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145661
IDG830900246
83.09.00246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agnello Gioacchino, Pignatone Giuseppe
Osservazioni sul valore probatorio della irregolarita' delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi
nota a App. Palermo 7 aprile 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 450-455
D51611; D531
Gli artt. 21 e 35 d.p.r. 162/1965 prevedono per gli operatori del settore vitivinicolo l' obbligo di tenere una documentazione (in particolare bollette di accompagnamento e registri di carico e scarico) che consenta agli organi di vigilanza di accertare l' origine di ogni fornitura. Quando questa documentazione risulti solo formalmente legittima ma sostanzialmente falsa (ad esempio perche' vengono indicati come venditori del prodotto vinoso persone che tale prodotto non potevano possedere e vendere) si deve ritenere, secondo la giurisprudenza di merito, che cio' avviene in funzione di copertura della produzione e commercializzazione di prodotti di cui non e' possibile indicare la reale provenienza perche' oggetto di sofisticazione. Inoltre, l' esame della documentazione consente di indagare sull' attivita' dei maggiori operatori del settore e in particolare del commerciante che e' l' ultimo anello di quella speciale attivita' industriale che e' la sofisticazione. Egli infatti ha il compito di assicurare la disponibilita' dei necessari canali di distribuzione sulla base di intese precise e preordinate con chi produce il vino di sintesi. Nei confronti del commerciante, infine, hanno speciale valore probatorio le indagini bancarie che accertino che egli non ha in realta' pagato il prodotto che pure figura avere acquistato, confermando cosi' il suo inserimento in una attivita' di sofisticazione e non in una naturale attivita' commerciale.
art. 416 c.p. art. 21 d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162 art. 35 d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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