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| IDG830900246 | |
| 83.09.00246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Agnello Gioacchino, Pignatone Giuseppe
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| Osservazioni sul valore probatorio della irregolarita' delle bollette
di accompagnamento dei prodotti vinosi
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| nota a App. Palermo 7 aprile 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 450-455
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| D51611; D531
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| Gli artt. 21 e 35 d.p.r. 162/1965 prevedono per gli operatori del
settore vitivinicolo l' obbligo di tenere una documentazione (in
particolare bollette di accompagnamento e registri di carico e
scarico) che consenta agli organi di vigilanza di accertare l'
origine di ogni fornitura. Quando questa documentazione risulti solo
formalmente legittima ma sostanzialmente falsa (ad esempio perche'
vengono indicati come venditori del prodotto vinoso persone che tale
prodotto non potevano possedere e vendere) si deve ritenere, secondo
la giurisprudenza di merito, che cio' avviene in funzione di
copertura della produzione e commercializzazione di prodotti di cui
non e' possibile indicare la reale provenienza perche' oggetto di
sofisticazione. Inoltre, l' esame della documentazione consente di
indagare sull' attivita' dei maggiori operatori del settore e in
particolare del commerciante che e' l' ultimo anello di quella
speciale attivita' industriale che e' la sofisticazione. Egli infatti
ha il compito di assicurare la disponibilita' dei necessari canali di
distribuzione sulla base di intese precise e preordinate con chi
produce il vino di sintesi. Nei confronti del commerciante, infine,
hanno speciale valore probatorio le indagini bancarie che accertino
che egli non ha in realta' pagato il prodotto che pure figura avere
acquistato, confermando cosi' il suo inserimento in una attivita' di
sofisticazione e non in una naturale attivita' commerciale.
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| art. 416 c.p.
art. 21 d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162
art. 35 d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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