| L' A. sostiene che non puo' configurarsi il delitto di truffa nella
frode sportiva, che e' quella commessa da un concorrente - o da piu'
concorrenti - in una competizione sportiva, determinandone i
risultati in modo prestabilito per procurare a se' o ad altri il
profitto di una vincita con danno di altri scommettitori. Le
argomentazioni addotte sono le seguenti: innanzi tutto, non puo'
dubitarsi sulla liceita', secondo i normali criteri di morale
sportiva, della condotta del competitore che risparmi energie in
previsione di impegni sportivi ritenuti piu' importanti. Id est: non
e' concepibile in assoluto uno specifico impegno del competitore di
dare il meglio di se' in ogni agone sportivo conformemente alle
aspettative del pubblico e degli avversari. Il compenso percepito ai
competitori disonesti e' irrilevante, trattandosi di pretium
sceleris, la cui dazione precede il reato di truffa. Spesso l' atto
di disposizione patrimoniale dello scommettitore ignaro precede l'
accordo fraudolento fra il corruttore e l' atleta. In ogni caso, l'
artificio sarebbe successivo alla presentazione delle scommesse.
Inoltre molti giocatori scommettono, in sostanza, a caso, e quindi
non sarebbero legittimati a proporre la querela. Manca in ogni caso
la cooperazione artificiosa tra il competitore, soggetto attivo dell'
inganno, ed il soggetto tratto in errore. E' estremamente difficile
poi stabilire un nesso di causalita' tra uno o piu' competitori e l'
esito della gara. Da ultimo il dolo si manifesterebbe successivamente
all' inganno ed alla induzione in errore dello scommettitore, ed
addirittura dopo l' atto di disposizione patrimoniale. Si puo'
pertanto concludere che la frode sportiva e' una fattispecie
ontologicamente diversa da quella della truffa, ed a questa
riconducibile soltanto in virtu' dell' analogia, peraltro vietata in
materia penale. Di conseguenza, de jure condito l' unica risposta
possibile e' quella disciplinare. De jure condendo, appare necessario
colmare la lacuna, trattandosi di un valore che la coscienza sociale
ritiene meritevole di tutela penale.
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