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145663
IDG830900248
83.09.00248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrina Gabriele
Il concetto di "attentato" nell' art. 21 l. 18 aprile 1975 n. 110 e la circostanza attenuante di cui all' art. 4 l. 6 febbraio 1980 n. 15
nota a Trib. Padova 26 luglio 1980
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 479-484
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50123; D5101; D542; D5206
In tema di detenzione abusiva di armi allo scopo di sovvertire l' ordinamento dello Stato, il concetto di "attentato" non puo' essere ricavato dal mero richiamo ai delitti di attentato espressamente codificati, essendo riconducibile ad un piu' ampio ambito di operativita', comprensivo di ogni atto di aggressione violenta diretta contro persone o cose. La circostanza attenuante di cui all' art. 4 l. 15/1980 e' applicabile anche quando i fatti sono astrattamente ascrivibili a finalita' terroristiche o eversive ed anche nel caso in cui non vi sia stata una formale contestazione in tal senso. E' ammissibile il concorso tra la predetta attenuante e le attenuanti generiche, trattandosi di circostanze riferibili a situazioni di fatto diverse e dirette a finalita' diverse.
art. 21 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 4 l. 6 febbraio 1980, n. 15 art. 5 l. 6 febbraio 1980, n. 15
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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