| Individuata esclusivamente nella legge la fonte dell' obbligazione
risarcitoria dell' assicuratore o dell' impresa assicuratrice
designata e, correlativamente, del diritto del danneggiato al
risarcimento, l' A. sostiene che anche l' obbligazione dell'
assicuratore o dell' impresa assicuratrice designata, nel sistema
dell' assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei
veicoli a motore e dei natanti introdotto nel nostro ordinamento con
la l. 990/1969, da' luogo a un debito di valore, come tale sensibile
alla svalutazione monetaria. Nondimeno mentre l' obbligazione
risarcitoria del responsabile o dei responsabili in base ai principi
nella responsabilita' civile non incontra alcun limite, l'
obbligazione dell' assicuratore o dell' impresa designata non puo'
eccedere, di regola, il limite del massimale fissato,
rispettivamente, nel contratto di assicurazione o nella legge. Tale
limite, espresso da una somma determinata nel suo preciso ammontare,
opera non soltanto nel momento della nascita dell' obbligazione
risarcitoria, ma anche nella fase del suo adempimento, e non puo'
percio' essere superato, fuori dei casi in cui l' assicuratore o l'
impresa designata si rendano inadempienti all' obbligazione sorta a
loro carico, in conseguenza della svalutazione monetaria verificatasi
nel periodo intercorrente tra il momento in cui l' obbligazione
risarcitoria e' sorta e quello in cui essa risulta adempiuta mediante
il pagamento della somma dovuta. Esclusa l' applicabilita' del
principio in tema di mora nelle obbligazioni di fatto illecito
fissato dall' art. 1219 comma 2 n. 1 c.c. e ritenuta necessaria, per
la costituzione in mora dell' assicuratore o dell' impresa designata,
l' intimazione o la richiesta fatta per iscritto, l' A. critica l'
indirizzo giurisprudenziale che ricollega al decorso del termine di
60 giorni dalla richiesta del risarcimento del danno fatta all'
assicuratore o all' impresa designata a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno la possibilita' di superare il limite del
massimale per effetto del computo degli interessi moratori e della
svalutazione monetaria, salvo che l' obbligato fornisca la prova
della non colpevolezza del ritardo; e sostiene che l' assicuratore o
l' impresa designata possono essere considerati inadempienti solo se,
avendo il danneggiato fornito tempestivamente con la massima
completezza e precisione tutti gli elementi di cui disponga e che
siano oggettivamente utili per l' accertamento e la liquidazione del
danno abbiano omesso di usare la diligenza ordinariamente impiegata
da un assicuratore di normale diligenza e correttezza nell'
adempimento della propria obbligazione. Il risarcimento del danno
cagionato dall' inadempimento deve poi essere rapportato non gia'
agli interessi moratori e all' eventuale maggior danno ai sensi dell'
art. 1224 c.c. (non essendo la disciplina dettata da questa norma per
le obbligazioni pecuniarie applicabile all' inadempimento di un
obbligo di fare qual e' quello, posto a carico dell' assicuratore, di
liquidare il risarcimento al danneggiato), ma al danno - comprensivo,
ai sensi dell' art. 1223 c.c., della perdita e del mancato guadagno -
effettivamente subito dal creditore, il quale dovra' fornire
rigorosamente la prova. L' A. auspica infine che, per contemperare le
esigenze dei danneggiati con quelle degli assicuratori, la disciplina
introdotta con l' art. 3 d.l. 857/1976 convertito con modificazioni
nella l. 39/1977, limitatamente ai sinistri con soli danni a cose o
che abbiano causato lesioni personali non aventi carattere
permanente, guarite entro 40 giorni dal sinistro, sia estesa, con gli
opportuni adattamenti, a tutti i sinistri.
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