Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145664
IDG830900250
83.09.00250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevale Corrado
Massimale dell' assicurazione obbligatoria r.c. auto e svalutazione monetaria
relazione al Convegno organizzato dall' Associazione italiana dirigenti d' azienda della Lombardia sul tema "Massimale dell' assicurazione obbligatoria responsabilita' civile auto e svalutazione monetaria", Milano, 26 novembre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 4, pag. 532-540
D31651; D30717
Individuata esclusivamente nella legge la fonte dell' obbligazione risarcitoria dell' assicuratore o dell' impresa assicuratrice designata e, correlativamente, del diritto del danneggiato al risarcimento, l' A. sostiene che anche l' obbligazione dell' assicuratore o dell' impresa assicuratrice designata, nel sistema dell' assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti introdotto nel nostro ordinamento con la l. 990/1969, da' luogo a un debito di valore, come tale sensibile alla svalutazione monetaria. Nondimeno mentre l' obbligazione risarcitoria del responsabile o dei responsabili in base ai principi nella responsabilita' civile non incontra alcun limite, l' obbligazione dell' assicuratore o dell' impresa designata non puo' eccedere, di regola, il limite del massimale fissato, rispettivamente, nel contratto di assicurazione o nella legge. Tale limite, espresso da una somma determinata nel suo preciso ammontare, opera non soltanto nel momento della nascita dell' obbligazione risarcitoria, ma anche nella fase del suo adempimento, e non puo' percio' essere superato, fuori dei casi in cui l' assicuratore o l' impresa designata si rendano inadempienti all' obbligazione sorta a loro carico, in conseguenza della svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorrente tra il momento in cui l' obbligazione risarcitoria e' sorta e quello in cui essa risulta adempiuta mediante il pagamento della somma dovuta. Esclusa l' applicabilita' del principio in tema di mora nelle obbligazioni di fatto illecito fissato dall' art. 1219 comma 2 n. 1 c.c. e ritenuta necessaria, per la costituzione in mora dell' assicuratore o dell' impresa designata, l' intimazione o la richiesta fatta per iscritto, l' A. critica l' indirizzo giurisprudenziale che ricollega al decorso del termine di 60 giorni dalla richiesta del risarcimento del danno fatta all' assicuratore o all' impresa designata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la possibilita' di superare il limite del massimale per effetto del computo degli interessi moratori e della svalutazione monetaria, salvo che l' obbligato fornisca la prova della non colpevolezza del ritardo; e sostiene che l' assicuratore o l' impresa designata possono essere considerati inadempienti solo se, avendo il danneggiato fornito tempestivamente con la massima completezza e precisione tutti gli elementi di cui disponga e che siano oggettivamente utili per l' accertamento e la liquidazione del danno abbiano omesso di usare la diligenza ordinariamente impiegata da un assicuratore di normale diligenza e correttezza nell' adempimento della propria obbligazione. Il risarcimento del danno cagionato dall' inadempimento deve poi essere rapportato non gia' agli interessi moratori e all' eventuale maggior danno ai sensi dell' art. 1224 c.c. (non essendo la disciplina dettata da questa norma per le obbligazioni pecuniarie applicabile all' inadempimento di un obbligo di fare qual e' quello, posto a carico dell' assicuratore, di liquidare il risarcimento al danneggiato), ma al danno - comprensivo, ai sensi dell' art. 1223 c.c., della perdita e del mancato guadagno - effettivamente subito dal creditore, il quale dovra' fornire rigorosamente la prova. L' A. auspica infine che, per contemperare le esigenze dei danneggiati con quelle degli assicuratori, la disciplina introdotta con l' art. 3 d.l. 857/1976 convertito con modificazioni nella l. 39/1977, limitatamente ai sinistri con soli danni a cose o che abbiano causato lesioni personali non aventi carattere permanente, guarite entro 40 giorni dal sinistro, sia estesa, con gli opportuni adattamenti, a tutti i sinistri.
l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 3 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 l. 26 febbraio 1977, n. 39 art. 1219 comma 2 n. 1 c.c. art. 1223 c.c. art. 1224 c.c. art. 1917 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati