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145667
IDG830900256
83.09.00256 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fuzio Riccardo
L' art. 674 c.p. e la rilevanza dei limiti della legislazione speciale antismog
nota a Pret. Taranto 14 luglio 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 677-692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D52020; D18801
Evidenziata la distinzione tra le polveri e le altre sostanze areiformi (gas, vapori e fumi) di cui alla seconda ipotesi nell' art. 674 c.p., l' A. sottopone a revisione critica la tesi prevalente della grande validita' della legislazione speciale antismog (l. 615/1966) nella lotta all' inquinamento atmosferico. Premessa la dimostrazione della diversa natura e funzione dei limiti delle emissioni e di quelli delle immissioni, l' A. rimette in discussione la tesi che ritiene lecite le emissioni di fumi che non superino i limiti di immissione della tabella dell' art. 8 del regolamento legge anti-smog. La tollerabilita' delle emissioni di fumi viene quindi ricondotta, tanto ai fini dell' art. 674 c.p. che in relazione all' art. 20 legge antismog, all' adozione dei piu' ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta e cioe' ad un criterio dinamico. Da ultimo l' A. pone in rilievo le carenze della legislazione antismog, le inadempienze delle Autorita' pubbliche e le potenzialita' di alcuni principi ivi contenuti.
art. 674 c.p. l. 13 luglio 1966, n. 615 art. 8 d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322
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