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145669
IDG830900260
83.09.00260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierro Guido
Riflessioni sulla distinzione fra nullita' assolute e relative alla luce della nuova formulazione normativa dell' art. 185 c.p.p.
nota a App. Napoli 6 aprile 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 731-741
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60700; D60701; D6205
Il lavoro affronta l' antica problematica della distinzione tra nullita' assolute e relative nel processo penale nel nuovo orizzonte sistematico aperto dalla l. 534/1977. Dopo alcune brevi considerazioni sulla dogmatica giuridica e sulla necessita' di una costante evoluzione dell' inquadramento dommatico del diritto positivo, viene preso in esame il concetto legislativo di nullita' in campo processuale penale e ne vengono poste in evidenza le rilevanti divergenze di significato rispetto alla analoga categoria d' invalidita' adottata nell' ambito civilistico. L' analisi si polarizza, quindi, verso la ricerca delle note salienti che permettono di distinguere nullita' assolute e nullita' relative in diritto processuale penale. Escluso che criteri decisivi di differenziazione tra le due figure d' imperfezione siano rintracciabili nella caratteristica della rilevabilita' ex officio iudicis e nella insanabilita', si giunge alla conclusione che l' elemento rivelatore tipico delle nullita' assolute e' rappresentato dalla possibilita' di rilevare il vizio in ogni stato e grado del procedimento sino alla sentenza definitiva. Sottolineato che la contrapposizione nullita' assoluta-nullita' relativa non ha, comunque, un valore ontologico ed immutabile, viene messo in rilievo che la recente modifica dell' art. 185 c.p.p., attuata dalla l. 534/1977, ha dato luogo a nuovi tipi di nullita', la cui disciplina sfugge al regime normativo tipico sia delle nullita' assolute che delle nullita' relative. Alla luce delle premesse sistematiche adottate viene, infine, risolto il problema interpretativo sollevato dalla decisione della Corte di Appello di Napoli, oggetto della nota, e si concorda con l' impostazione ermeneutica seguita dai giudici napoletani ritenendo che la sentenza anticipata di proscioglimento predibattimentale, pronunciata in violazione dell' obbligo della previa audizione dell' imputato, sia colpita da nullita' assoluta.
art. 185 c.p.p. art. 421 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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