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| IDG830900260 | |
| 83.09.00260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pierro Guido
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| Riflessioni sulla distinzione fra nullita' assolute e relative alla
luce della nuova formulazione normativa dell' art. 185 c.p.p.
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| nota a App. Napoli 6 aprile 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 731-741
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60700; D60701; D6205
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| Il lavoro affronta l' antica problematica della distinzione tra
nullita' assolute e relative nel processo penale nel nuovo orizzonte
sistematico aperto dalla l. 534/1977. Dopo alcune brevi
considerazioni sulla dogmatica giuridica e sulla necessita' di una
costante evoluzione dell' inquadramento dommatico del diritto
positivo, viene preso in esame il concetto legislativo di nullita' in
campo processuale penale e ne vengono poste in evidenza le rilevanti
divergenze di significato rispetto alla analoga categoria d'
invalidita' adottata nell' ambito civilistico. L' analisi si
polarizza, quindi, verso la ricerca delle note salienti che
permettono di distinguere nullita' assolute e nullita' relative in
diritto processuale penale. Escluso che criteri decisivi di
differenziazione tra le due figure d' imperfezione siano
rintracciabili nella caratteristica della rilevabilita' ex officio
iudicis e nella insanabilita', si giunge alla conclusione che l'
elemento rivelatore tipico delle nullita' assolute e' rappresentato
dalla possibilita' di rilevare il vizio in ogni stato e grado del
procedimento sino alla sentenza definitiva. Sottolineato che la
contrapposizione nullita' assoluta-nullita' relativa non ha,
comunque, un valore ontologico ed immutabile, viene messo in rilievo
che la recente modifica dell' art. 185 c.p.p., attuata dalla l.
534/1977, ha dato luogo a nuovi tipi di nullita', la cui disciplina
sfugge al regime normativo tipico sia delle nullita' assolute che
delle nullita' relative. Alla luce delle premesse sistematiche
adottate viene, infine, risolto il problema interpretativo sollevato
dalla decisione della Corte di Appello di Napoli, oggetto della nota,
e si concorda con l' impostazione ermeneutica seguita dai giudici
napoletani ritenendo che la sentenza anticipata di proscioglimento
predibattimentale, pronunciata in violazione dell' obbligo della
previa audizione dell' imputato, sia colpita da nullita' assoluta.
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| art. 185 c.p.p.
art. 421 c.p.p.
l. 8 agosto 1977, n. 534
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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