| La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che affidava agli
strumenti urbanistici il compito di indicare "le aree da riservare a
sede della casa comunale, alla costruzione di scuole e di chiese e ad
opere ed impianti di interesse pubblico generale", e' stata
modificata dalla l. 19 novembre 1968, n. 1187, nel senso che i
medesimi strumenti devono indicare "le aree da riservare ad edifici
pubblici e di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse
collettivo o sociale". Nel concetto di opere e impianti di interesse
collettivo, altrimenti detti di interesse comune, sono compresi, tra
gli altri, non solo gli edifici per l' esercizio del culto pubblico
in senso stretto ma anche tutte quelle opere che sono collegate
funzionalmente alla realizzazione di fini istituzionali dell' ente
religioso, nella specie la parrocchia, dichiarata appunto "ente
istituzionalmente competente per i servizi e le attivita' religiose",
come le abitazioni e gli uffici per addetti al culto e gli edifici
per l' assistenza alla prima infanzia e all' ultima eta', nonche'
quelli per finalita' scolastiche, ricreative e sportive. Con la legge
6 agosto 1967, n. 765, e' stato imposto l' obbligo, attuato in
concreto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di
osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o nella
revisione di quelli esistenti rapporti tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
ad attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi: cioe' spazi
per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Mancava pero'
nella legislazione urbanistica una disciplina concernente i mezzi
finanziari con i quali realizzare le opere di urbanizzazione e quindi
anche per attuare le opere che rientrano nella competenza dell' ente
religioso istituzionalmente competente per le attivita' religiose. Al
reperimento di tali mezzi ha provveduto la l. 28 gennaio 1977, n. 10,
la quale destina appunto al finanziamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, quindi anche a quelle
religiose, le entrate provenienti dai contributi afferenti alla
concessione edilizia e dalle sanzioni per le violazioni urbanistiche.
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