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145674
IDG830900265
83.09.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccin Riccardo
Attrezzature religiose: chiese ed altri edifici per servizi religiosi
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 4, pag. 842-852
D9435; D18245; D94375
La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che affidava agli strumenti urbanistici il compito di indicare "le aree da riservare a sede della casa comunale, alla costruzione di scuole e di chiese e ad opere ed impianti di interesse pubblico generale", e' stata modificata dalla l. 19 novembre 1968, n. 1187, nel senso che i medesimi strumenti devono indicare "le aree da riservare ad edifici pubblici e di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale". Nel concetto di opere e impianti di interesse collettivo, altrimenti detti di interesse comune, sono compresi, tra gli altri, non solo gli edifici per l' esercizio del culto pubblico in senso stretto ma anche tutte quelle opere che sono collegate funzionalmente alla realizzazione di fini istituzionali dell' ente religioso, nella specie la parrocchia, dichiarata appunto "ente istituzionalmente competente per i servizi e le attivita' religiose", come le abitazioni e gli uffici per addetti al culto e gli edifici per l' assistenza alla prima infanzia e all' ultima eta', nonche' quelli per finalita' scolastiche, ricreative e sportive. Con la legge 6 agosto 1967, n. 765, e' stato imposto l' obbligo, attuato in concreto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati ad attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi: cioe' spazi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Mancava pero' nella legislazione urbanistica una disciplina concernente i mezzi finanziari con i quali realizzare le opere di urbanizzazione e quindi anche per attuare le opere che rientrano nella competenza dell' ente religioso istituzionalmente competente per le attivita' religiose. Al reperimento di tali mezzi ha provveduto la l. 28 gennaio 1977, n. 10, la quale destina appunto al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quindi anche a quelle religiose, le entrate provenienti dai contributi afferenti alla concessione edilizia e dalle sanzioni per le violazioni urbanistiche.
l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 l. 19 novembre 1968, n. 1187 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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