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145675
IDG830900266
83.09.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Francia Andrea
In tema di funzione docente e dovere di vigilanza sugli alunni (a proposito di un recente parere del Consiglio di Stato)
nota a parere Cons. Stato sez. II 27 gennaio 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 4, pag. 853-866
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18453; D30711
Il tema della compatibilita' tra esercizio del diritto di sciopero dei docenti e obbligo, su essi gravante, della vigilanza sugli alunni, forma oggetto del parere commentato. L' Alto Consesso ritiene che l' adempimento di tale dovere debba essere garantito, anche ed indipendentemente dall' esercizio dell' attivita' didattica, nella cui astensione - si reputa - l' esercizio del diritto di sciopero si sostanzia. Per l' adempimento del dovere di vigilanza, il Consiglio di Stato, nell' evenienza precitata, ritiene possibile anche l' impiego di docenti non scioperanti che si trovino a disposizione e, persino, - in termini propositivi - dello stesso "personale scioperante, che pur astenendosi dall' attivita' didattica, assicuri la vigilanza nei limiti dell' indispensabile". A tali conclusioni, si perviene sulla base di una ritenuta autonomia tra dovere di vigilanza e attivita' didattica. La posizione cosi' assunta, viene avversata dall' A., il quale, attraverso la disamina dei parametri legislativi dettati nella subiecta materia, dimostra come le conclusioni cui perviene il Consiglio di Stato siano erronee e non condivisibili. L' A. osserva che il dovere di vigilanza e' occasionato dal diritto - dovere di insegnamento e radica fondamento nel potere di disciplina sugli alunni, di cui il docente e' titolare. Ne consegue che non e' neppure ipotizzabile un potere di vigilanza autonomo rispetto al momento didattico. L' A. focalizza, inoltre, come, nell' ipotesi ritenuta dal Consiglio di Stato, il docente, siccome tenuto alla sola vigilanza, si vede arbitrariamente privato della liberta' di insegnamento, costituzionalmente garantitagli e vede, altresi', gravemente compromesso il rapporto che lo lega alla Pubblica Amministrazione; rapporto che si incentra non gia' nell' esercizio di attivita' di vigilanza, ma nell' esercizio della funzione docente. L' A. individua, altresi', i contenuti peculiari del rapporto docente-discente e gli organi sui quali grava ex lege il dovere di vigilanza. Non trascura, inoltre, di considerare la posizione in cui vengono a trovarsi, in riferimento a tale dovere, i genitori degli alunni, autorizzati a partecipare alle iniziative implicanti spostamenti organizzati delle scolaresche.
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 416
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