| Il tema della compatibilita' tra esercizio del diritto di sciopero
dei docenti e obbligo, su essi gravante, della vigilanza sugli
alunni, forma oggetto del parere commentato. L' Alto Consesso ritiene
che l' adempimento di tale dovere debba essere garantito, anche ed
indipendentemente dall' esercizio dell' attivita' didattica, nella
cui astensione - si reputa - l' esercizio del diritto di sciopero si
sostanzia. Per l' adempimento del dovere di vigilanza, il Consiglio
di Stato, nell' evenienza precitata, ritiene possibile anche l'
impiego di docenti non scioperanti che si trovino a disposizione e,
persino, - in termini propositivi - dello stesso "personale
scioperante, che pur astenendosi dall' attivita' didattica, assicuri
la vigilanza nei limiti dell' indispensabile". A tali conclusioni, si
perviene sulla base di una ritenuta autonomia tra dovere di vigilanza
e attivita' didattica. La posizione cosi' assunta, viene avversata
dall' A., il quale, attraverso la disamina dei parametri legislativi
dettati nella subiecta materia, dimostra come le conclusioni cui
perviene il Consiglio di Stato siano erronee e non condivisibili. L'
A. osserva che il dovere di vigilanza e' occasionato dal diritto -
dovere di insegnamento e radica fondamento nel potere di disciplina
sugli alunni, di cui il docente e' titolare. Ne consegue che non e'
neppure ipotizzabile un potere di vigilanza autonomo rispetto al
momento didattico. L' A. focalizza, inoltre, come, nell' ipotesi
ritenuta dal Consiglio di Stato, il docente, siccome tenuto alla sola
vigilanza, si vede arbitrariamente privato della liberta' di
insegnamento, costituzionalmente garantitagli e vede, altresi',
gravemente compromesso il rapporto che lo lega alla Pubblica
Amministrazione; rapporto che si incentra non gia' nell' esercizio di
attivita' di vigilanza, ma nell' esercizio della funzione docente. L'
A. individua, altresi', i contenuti peculiari del rapporto
docente-discente e gli organi sui quali grava ex lege il dovere di
vigilanza. Non trascura, inoltre, di considerare la posizione in cui
vengono a trovarsi, in riferimento a tale dovere, i genitori degli
alunni, autorizzati a partecipare alle iniziative implicanti
spostamenti organizzati delle scolaresche.
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