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145704
IDG820100057
82.01.00057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Kunderwicz Teresa
Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficienza nel diritto giustinianeo
SDHI, vol. 47, (1981), pag. 47-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1150; S117; S155
L' A. rileva come nel diritto romano classico non sia stato in alcun modo favorito lo scopo di beneficenza tramite disposizioni testamentarie se non in rapporto al culto dei defunti. Questa rigidita' si attenuo' con l' affermarsi del Cristianesimo: la conquista della liberta' da parte della Chiesa nel IV secolo fece si' che gli Imperatori introducessero nuove disposizioni (IV e Vsecolo) che facilitavano le liberalita' verso la Chiesa e i poveri. Giustiniano, pur senza mutare completamente le norme dell' antico diritto ereditario, confermo' e amplio' i privilegi della Chiesa, e creo' le condizioni per l' affermarsi delle "fondazioni per pia causa" quando permise le donazioni e altre liberalita' a beneficio delle chiese e l' istituzione "in incertam personam".
Gai 2.9 C. Th. 16.10.13 C. Th. 16.2.4 C. 1.2.15Pr. C. 1.3.45Pr. C. 1.3.48(49)Pr.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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