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145705
IDG820100059
82.01.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didier Philippe
Les diverses conceptions du droit naturel a l' oeuvre dans la jurisprudence romaine des II er III siecles
(Le diverse concezioni del diritto naturale operanti nella giurisprudenza romana del II e III secolo)
SDHI, vol. 47, (1981), pag. 195-262
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1533; F402
L' A. esamina una serie di frammenti del Digesto relativi alle obbligazioni naturali, e al diritto naturale in genere, pervenendo cosi' a due risultati: 1) obbligazione naturale - per Salvio Giuliano essa equivale al debito credito del peculium, per Pomponio alla obbligazione sprovvista di azione del pupillo, del filius, dello schiavo, come piu' tardi per Paolo e per Papignano. Solo Ulpiano, per la prima volta considera l' obbligazione naturale come espressione del diritto naturale, sia se dotata sia se sprovvista di azione, come piu' tardi Giustiniano; 2) diritto naturale - presso i Sabiniani il concetto di natura sembra identificarsi con la realta' sensibile, mentre presso Gaio, Pomponio, Paolo e Papiniano sembra comprendere le leggi comuni a tutta l' umanita'; infine presso Ulpiano esso si qualifica come l' insieme di norme di quel diritto che si chiama sistema del diritto naturale.
Gai 1.1 D. 12.2.42Pr. D. 12.6.13Pr. D. 1.1.11. D. 46.3.95.4 D. 50.17.32
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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