| 14572 | |
| IDG791300262 | |
| 79.13.00262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| dossetti giuseppe
| |
| a cinquant' anni dagli accordi. facciamo il punto sul problema. oggi
c' e' molto meno da "concordare"
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Discussione, an. 27 (1979), fasc. 7 (19 febbraio), pag. 9
| |
| (testo con illustrazioni)
| |
| d9420; d9430
| |
| | |
| | |
| (Sommario: l' evoluzione della chiesa e dello stato hanno contribuito
a ridurre considerevolmente gli spazi da definire: enti
ecclesiastici, insegnamento religioso e materia matrimoniale)
| |
| (Titoletti: c' e' meno da concordare. il punto nodale. rivedere non
abolire. tre punti. per il matrimonio ho una proposta. unico atto ma
due interpretazioni. celebrazione separata. la dolcezza dello spirito
| |
| l' a. osserva che la chiesa ha progressivamente abbandonato i residui
di temporalismo che trovavano qualche voce nel concordato del 1929.
lo stato ha acquistato un senso piu' positivo della sua laicita';
riconosce la propria non competenza in materia religiosa. il
concordato, a giudizio dell' a., e' oggi giustificato da quelle
questioni la cui soluzione richiede accordi bilaterali. il
concordato, come riconoscimento dei limiti di competenza dello stato,
deve essere rivisto ma non abolito. la materia da concordare si
riduce a tre punti: valore civile del matrimonio canonico,
insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, enti ecclesiastici. di
questi 3 punti il primo e' quello che, secondo l' opinione dell' a.,
giustifica un concordato. l' a. giudica incostituzionale che lo stato
annulli con la legge divorzista il pieno effetto civile del
matrimonio canonico. oggi la legislazione civile e quella ecclesiale
si pongono diversamente di fronte all' atto del matrimonio che e'
unico: la prima se ne fa garante finche' duri il consenso, la seconda
per sempre. cio' da' luogo a equivoci. l' a. ritiene necessaria un'
applicazione dinamica ed evolutiva del concordato. nulla vieta di
distinguere i due atti. la chiesa dovrebbe accettare, anzi suggerire
la celebrazione separata.
| |
| art. 7 cost.
| |
| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
| |