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145721
IDG820400293
82.04.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amato Salvatore
Metodo e uso del metodo nel formalismo giuridico
Riv. intern. filos. dir., s. 4, an. 58 (1981), fasc. 3, pag. 373-390
F7
Nella scienza giuridica si puo' osservare sovente una tendenza a fare coincidere il metodo con l' uso del metodo. Grozio (giusnaturalismo) collegava mediante l' evidenza 'prova' e 'nozione' cioe' empiria e razionalismo. Tale identificazione, all' origine involontaria, e' conseguenza della confusione tra teoria e metodo: il metodo e' sia strumento di analisi e sia strumento di qualificazione giuridicamente rilevante, descrittivo e prescrittivo si fondono. Anche nel positivismo e' difficile differenziare il metodo dall' uso del metodo. Un tentativo di ridurre in termini essenziali il formalismo e' quello compiuto da M. Jori quando parla del c.d. formalismo pratico. Esistono due caratterizzazioni del formalismo uno moderato e l' altro estremista. La tecnicizzazione del pensiero giuridico si riduce ad un ridimensionamento del diritto in quanto si confonde teoria e ideologia, metodo e uso del metodo. Anche la Grundnorm Kelseniana e' sia lo strumento per ridurre ad unita' il sistema normativo (ipotesi descrittiva della possibilita' di ridurre il materiale empirico in termini giuridici), sia l' elemento fondante il sistema (cioe' la finzione logicamente necessaria per la costruzione di una teoria scientifica del diritto). La dimensione tecnica confonde descrizione e prescrizione, oggetto di rilevazione giuridica e soggetto di qualificazione e quindi metodo e uso del metodo.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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