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145730
IDG820600820
82.06.00820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manna Adelmo
Il reato di lottizzazione abusiva e le varie ipotesi di responsabilita' penale del notaio
nota a Pret. Roma sez. V 13 gennaio 1981
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 2-3, pt. 3, pag. 339-345
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D540; D50101; D969012; D18225; D5013
Dall' inosservanza dell' obbligo di non ricevere atti proibiti dalla legge, stabilisce la sentenza annotata, deriva una corresponsabilita' del notaio per il reato di lottizzazione abusiva, per non aver impedito un evento che aveva l' obbligo giuridico di impedire. L' A., al contrario, ritiene che il notaio possa essere considerato responsabile di compartecipazione nel reato solo ove si dimostri il suo concorso morale, sotto l' aspetto dell' istigazione e del rafforzamento del proposito criminoso. Infatti l' intervento del notaio e' successivo al momento consumativo del reato, che e' reato istantaneo e non permanente; inoltre, trattandosi di reato privo di evento in senso naturalistico, non sarebbe comunque applicabile l' art. 40 comma 2 c.p..
art. 40 comma 2 c.p. art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 27 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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