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| IDG820600823 | |
| 82.06.00823 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Selicato Pietro
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| Riflessi fiscali della condanna al pagamento delle spese processuali
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| Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 2-3, pt. 6, pag. 376-384
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D4042; D23154
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| Il difensore della parte vincitrice, sostiene l' A., dovra' sempre e
comunque emettere la fattura nei confronti del "solvens"; quindi, nel
caso in cui il vincitore della causa anticipasse gli onorari dovuti
al propro difensore, quest' ultimo dovrebbe emettere al momento del
pagamento la fattura IVA a carico del proprio cliente. Se poi, per
effetto del provvedimento di condanna del soccombente alla rifusione
delle spese processuali la parte vincitrice ottenesse la ripetizione
di quanto corrisposto al proprio difensore, quest' ultimo, per
ripristinare la corrispondenza tra "solvens" e soggetto tenuto al
pagamento dell' IVA, dovra' emettere una nota di accredito a favore
del proprio cliente e, contestualmente, una fattura a carico della
parte soccombente. Nel caso di condanna alle spese con distrazione a
favore del difensore della parte vincitrice, questi dovra' emettere
soltanto la fattura IVA a carico del soccombente. Adottando una
simile procedura il soccombente, se ed in quanto soggetto IVA, potra'
sempre portare in detrazione l' imposta corrisposta al difensore
della parte avversaria.
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| art. 91 c.p.c.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Cass. sez. I 14 maggio 1981, n. 3165
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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