Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145732
IDG820600823
82.06.00823 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Selicato Pietro
Riflessi fiscali della condanna al pagamento delle spese processuali
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 2-3, pt. 6, pag. 376-384
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D4042; D23154
Il difensore della parte vincitrice, sostiene l' A., dovra' sempre e comunque emettere la fattura nei confronti del "solvens"; quindi, nel caso in cui il vincitore della causa anticipasse gli onorari dovuti al propro difensore, quest' ultimo dovrebbe emettere al momento del pagamento la fattura IVA a carico del proprio cliente. Se poi, per effetto del provvedimento di condanna del soccombente alla rifusione delle spese processuali la parte vincitrice ottenesse la ripetizione di quanto corrisposto al proprio difensore, quest' ultimo, per ripristinare la corrispondenza tra "solvens" e soggetto tenuto al pagamento dell' IVA, dovra' emettere una nota di accredito a favore del proprio cliente e, contestualmente, una fattura a carico della parte soccombente. Nel caso di condanna alle spese con distrazione a favore del difensore della parte vincitrice, questi dovra' emettere soltanto la fattura IVA a carico del soccombente. Adottando una simile procedura il soccombente, se ed in quanto soggetto IVA, potra' sempre portare in detrazione l' imposta corrisposta al difensore della parte avversaria.
art. 91 c.p.c. art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Cass. sez. I 14 maggio 1981, n. 3165
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati