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145737
IDG820600828
82.06.00828 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Il rendiconto del commissario nell' amministrazione controllata
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 2-3, pt. 6, pag. 406-408
D31300; D31301
L' A. esamina la complessa vicenda di una societa' che aveva chiesto ed ottenuto il concordato preventivo mediante cessione dei beni; successivamente il Tribunale ne dichiarava il fallimento ritenendo che dalle relazioni del Commissario giudiziale risultasse un deficit di cassa, conseguente al mancato versamento da parte dell' Amministrazione agli Organi della procedura di una certa somma incassata a conclusione di una transazione. In seguito il Commissario giudiziale, richiamandosi agli artt. 165, 38, 39 e 116 l. fall., presentava il rendiconto della sua gestione ed il giudice delegato fissava l' udienza per la discussione del rendiconto. Ma il rendiconto, osserva l' A., e' correlato ad atti di gestione da parte di un organo diverso dal titolare degli interessi gestiti, e si riferisce ad una situazione, quindi, del tutto diversa da quella che si crea in seguito a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. In queste ipotesi il Commissario non assume nessuna gestione e di conseguenza non deve dare alcun rendiconto; correttamente il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sul rendiconto depositato dal Commissario.
art. 116 l. fall. art. 38 l. fall. art. 39 l. fall. art. 165 l. fall. art. 167 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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