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145746
IDG820600979
82.06.00979 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saletti Achille
Ancora sulla (il)legittimita' costituzionale dell' art. 100 comma 1 l. fall.
nota a Cass. sez. I civ. 14 maggio 1981, n. 3172
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 21-27
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D31362
L' A. osserva come si rinnovino le divergenze di opinioni circa la costituzionalita' dell' art. 100, comma 1, l. fall., laddove prevede espressamente la legittimazione dei soli creditori ad impugnare i crediti ammessi allo stato passivo. Infatti, mentre una recente ordinanza (8 gennaio 1980) del Tribunale di Roma ha rimesso tale norma all' esame dei giudici della Consulta ritenendola in contrasto con l' art. 24 Cost., la Cassazione con la sentenza annotata riafferma la completa aderenza al disposto costituzionale del predetto art. 100. L' A. ritiene poco convincenti le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte per la esclusione della legittimazione attiva del fallito, che, pur essendo sicuramente leso da un provvedimento che ammetta un credito insussistente, e' privo della correlativa tutela giurisdizionale. Ritiene pertanto positivo il fatto che la norma, che tale privazione dispone, sia oggi all' esame della Corte Costituzionale.
art. 100 comma 1 l. fall. ord. Trib. Roma 8 gennaio 1980
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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