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145750
IDG820600985
82.06.00985 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menghi Ilario
Osservazione ad App. Milano 30 novembre 1979 Trib. Milano 16 marzo 1978
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 95-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203
Nella breve nota redazionale l' A. segnala la sentenza del Tribunale di Milano per la netta distinzione operata tra rapporto di lavoro e rapporto di amministrazione del consigliere delegato con mansioni di dirigente della societa' e per l' interpretazione "soggettivistica" della nozione di "giusta causa" di cui all' art. 2383, comma 3, c.c., interpretazione questa sconfessata dalla decisione della Corte di Appello in rassegna. Rileva infatti che se il giudice di primo grado restringe immotivatamente ai soli comportamenti dolosi o colposi i fatti che possono rilevare come giusta causa di revoca, all' opposto quello d' appello privilegia solo l' aspetto oggettivo della nozione di giusta causa di cui agli artt. 1723 e 2383 c.c., con il risultato che tanto nell' una quanto nell' altra impostazione vengono esasperate e unilateralmente valutate le opposte ragioni, che il terzo comma dell' art. 2383 sembra voler comporre in un difficile ma necessario equilibrio tra posizioni giuridiche soggettive.
art. 2383 c.c. art. 2377 c.c. art. 2392 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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