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145759
IDG820600998
82.06.00998 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Fallimento e credito fondiario: una coesistenza non piu' pacifica
nota a Trib. Roma 30 maggio 1981 ord. Trib. Roma 4 febbraio 1981
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 470-473
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D434; D3133
Premesso che l' eccezionale coesistenza tra esecuzione individuale ed esecuzione concorsuale e' consentita dall' art. 51 l. fall. in favore degli istituti di credito fondiario e delle esattorie, ed e' data per pacifica dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sanzionata da ripetute sentenze della Corte di Cassazione, l' A. rileva come tale coesistenza sia stata rimessa in discussione dall' ordinanza del Tribunale di Roma in rassegna, secondo la quale il Testo Unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.D. n. 646 del 1905, deve ritenersi abrogato, proprio mentre lo stesso Tribunale con sentenza 30 maggio 1981, in altra procedura, invocava l' applicazione dello stesso Testo Unico. L' A. ripropone quindi il dibattito sulla eccezionalita' della coesistenza, illustrando i particolari del conflitto fra fautori della prevalenza della procedura fallimentare ed i fautori che affermano la prevalenza dello speciale processo esecutivo sulla disciplina del fallimento, ribadendo la validita' del Testo Unico n. 646.
art. 51 l. fall. art. 559 c.p.c. art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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