| l' art. 40 della costituzione italiana prevede che il diritto di
sciopero si possa esercitare nell' ambito delle leggi che lo
regolano. ma dopo circa 30 anni dalla costituzione dette leggi non
sono ancora state emanate. si avvicendano pertanto situazioni tipo
"aquila selvaggia", netturbini di palermo, spegnimento delle luci di
pista dell' aeroporto di fiumicino, ecc... va' pertanto, dice l' a.,
disciplinato il diritto di sciopero. le ipotesi sono 3: una
regolamentazione legislativa della materia, una autoregolamentazione
da parte delle organizzazioni sindacali, una disciplina negoziale. il
movimento sindacale teme che attraverso una sorta di regolamentazione
legislativa del diritto di sciopero si possa giungere ad un
ingabbiamento della propria capacita' contrattuale. le organizzazioni
sindacali hanno ipotizzato una sorta di autoregolamentazione, che
escludendo pero' una delle parti sociali non consente, ad avviso
dell' a., di affrontare concretamente la questione. resta da
affrontare la terza ipotesi che, secondo l' a., deve essere portata
avanti con convinzione. la disciplina negoziale e' realizzabile
mediante clausole da inserire nei contratti collettivi di lavoro. la
necessita' di regole precise si sente soprattutto nel settore dei
pubblici servizi. si dovrebbero fissare, suggerisce l' a., i seguenti
punti: modalita' e tempi di proclamazione dello sciopero; preavviso;
servizi essenziali garantiti; forma di proclamazione. (articolo
tratto dalla rassegna stampa n. 22 del 12 giugno 1978, dal titolo:
"il dibattito sulla regolamentazione del diritto di sciopero", a cura
dell' ufficio documentazione e stampa del senato della repubblica).
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