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Documento


14576
IDG791300266
79.13.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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lo sciopero va regolamentato, almeno quando interessa un settore di pubblica utilita'
Globo, (1976), (21 novembre),
d7131; d04201
l' art. 40 della costituzione italiana prevede che il diritto di sciopero si possa esercitare nell' ambito delle leggi che lo regolano. ma dopo circa 30 anni dalla costituzione dette leggi non sono ancora state emanate. si avvicendano pertanto situazioni tipo "aquila selvaggia", netturbini di palermo, spegnimento delle luci di pista dell' aeroporto di fiumicino, ecc... va' pertanto, dice l' a., disciplinato il diritto di sciopero. le ipotesi sono 3: una regolamentazione legislativa della materia, una autoregolamentazione da parte delle organizzazioni sindacali, una disciplina negoziale. il movimento sindacale teme che attraverso una sorta di regolamentazione legislativa del diritto di sciopero si possa giungere ad un ingabbiamento della propria capacita' contrattuale. le organizzazioni sindacali hanno ipotizzato una sorta di autoregolamentazione, che escludendo pero' una delle parti sociali non consente, ad avviso dell' a., di affrontare concretamente la questione. resta da affrontare la terza ipotesi che, secondo l' a., deve essere portata avanti con convinzione. la disciplina negoziale e' realizzabile mediante clausole da inserire nei contratti collettivi di lavoro. la necessita' di regole precise si sente soprattutto nel settore dei pubblici servizi. si dovrebbero fissare, suggerisce l' a., i seguenti punti: modalita' e tempi di proclamazione dello sciopero; preavviso; servizi essenziali garantiti; forma di proclamazione. (articolo tratto dalla rassegna stampa n. 22 del 12 giugno 1978, dal titolo: "il dibattito sulla regolamentazione del diritto di sciopero", a cura dell' ufficio documentazione e stampa del senato della repubblica).
art. 40 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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