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145787
IDG820601921
82.06.01921 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Macri' Giovanni B.
Preliminare di vendita, frutti della cosa promessa in vendita e fallimento
nota a Trib. Catania 29 gennaio 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 869-872
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306033; D31332; D30425
La sentenza commentata ha deciso che, in caso di fallimento del venditore, che abbia trasferito il bene al promissario-acquirente e di decisione da parte del curatore di sciogliere il contratto, i frutti della cosa debbono essere restituiti a partire dalla data del fallimento. L' A. giustifica la decisione, avvalendosi della fondamentale distinzione tra possesso e detenzione della cosa; il potere esercitato dal promissario acquirente non puo' definirsi possesso, in quanto deriva da un rapporto obbligatorio e non corrisponde all' esercizio di un diritto reale. Si tratta quindi soltanto di detenzione, poiche' la tradizione del possesso consegue alla stipula del contratto definitivo. Dalla data della sentenza di fallimento il curatore subentra nel possesso dei beni del fallito e da questa stessa data i frutti della cosa oggetto del preliminare di vendita competono alla massa.
art. 72 l. fall. art. 1148 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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