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145789
IDG820601923
82.06.01923 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mascolo Vincenzo
Sulla dichiarazione d' ufficio del fallimento
nota a Trib. Roma 10 novembre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 808-812
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31312
Il fallimento si distingue dall' esecuzione singolare, scrive l' A., innanzitutto per essere finalizzato alla soddisfazione di tutti i creditori; in secondo luogo per avere ad oggetto tutti i beni del debitore; infine per il fatto di poter essere richiesto, oltre che dai creditori, anche dal p.m., dal debitore stesso, d' ufficio. In merito a quest' ultima eventualita' l' A. concorda con la sentenza annotata, in cui si stabilisce che il fallimento puo' essere dichiarato d' ufficio, indipendentemente dal caso previsto nell' art. 8 l. fall.. Nella procedura concorsuale, il preminente interesse pubblico impedisce di porre limitazioni al potere-dovere el giudice di dichiarare d' ufficio il fallimento. Inoltre, conclude l' A., e' esatta l' opinione di coloro che hanno individuato negli artt. 7 e 8 l. fall. un profilo di incostituzionalita', nella parte in cui questi articoli limitano la possibilita' di segnalare l' insolvenza al tribunale fallimentare alle sole ipotesi ivi contemplate.
art. 6 l. fall. art. 7 l. fall. art. 8 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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