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145793
IDG820601928
82.06.01928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cremonini Aldo
Ammissibilita' del concordato preventivo per le imprese soggette all' amministrazione straordinaria
nota a decr. Trib. Parma 12 dicembre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 730-739
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312209; D31300; D31302
L' A. dissente dalla decisione annotata, nella quale si dichiara ammissibile il concordato preventivo per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria. La legge n. 95 del 1979 richiama la disciplina prevista per la liquidazione coatta, per cui, sostiene l' A., occorre innanzitutto esaminare se il concordato preventivo possa ritenersi compatibile con tale figura. Con il concordato peventivo si vuole realizzare precipuamente la soddisfazione dei creditori, mentre la finalita' essenziale della liquidazione coatta e' l' estinzione dell' impresa. Essendo divergenti gli obiettivi che attraverso le due figure si vogliono raggiungere, l' A. ritiene che non si possa ammettere un concordato preventivo per le imprese assoggettabili a liquidazione coatta. Per questi stessi motivi, poiche' con l' amministrazione straordinaria si tende al risanamento dell' impresa e non solo (quanto meno non in via primaria) alla soddisfazione dei creditori, e' da escludersi, secondo l' A., la possibilita' di un concordato preventivo per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria.
art. 1 l. 3 aprile 1979, n. 95 art. 2 l. 3 aprile 1979, n. 95 art. 214 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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