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| IDG820601928 | |
| 82.06.01928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cremonini Aldo
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| Ammissibilita' del concordato preventivo per le imprese soggette all'
amministrazione straordinaria
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| nota a decr. Trib. Parma 12 dicembre 1981
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 730-739
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312209; D31300; D31302
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| L' A. dissente dalla decisione annotata, nella quale si dichiara
ammissibile il concordato preventivo per le imprese soggette ad
amministrazione straordinaria. La legge n. 95 del 1979 richiama la
disciplina prevista per la liquidazione coatta, per cui, sostiene l'
A., occorre innanzitutto esaminare se il concordato preventivo possa
ritenersi compatibile con tale figura. Con il concordato peventivo si
vuole realizzare precipuamente la soddisfazione dei creditori, mentre
la finalita' essenziale della liquidazione coatta e' l' estinzione
dell' impresa. Essendo divergenti gli obiettivi che attraverso le due
figure si vogliono raggiungere, l' A. ritiene che non si possa
ammettere un concordato preventivo per le imprese assoggettabili a
liquidazione coatta. Per questi stessi motivi, poiche' con l'
amministrazione straordinaria si tende al risanamento dell' impresa e
non solo (quanto meno non in via primaria) alla soddisfazione dei
creditori, e' da escludersi, secondo l' A., la possibilita' di un
concordato preventivo per le imprese soggette ad amministrazione
straordinaria.
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| art. 1 l. 3 aprile 1979, n. 95
art. 2 l. 3 aprile 1979, n. 95
art. 214 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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