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145794
IDG820601929
82.06.01929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Fallimento dichiarato in Italia e atti suscettibili di revoca compiuti all' estero. Competenza del giudice italiano per connessione
nota a Cass. 1 maggio 1981, n. 2955
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 688-689
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31311; D313330
Con la sentenza annotata la Cassazione, dopo una lunga dissertazione sul tema della competenza per connessione, afferma che, in caso di fallimento dichiarato in Italia, il giudice italiano e' competente a conoscere degli atti suscettibili di revocatoria, connessi alla domanda principale, ancorche' compiuti all' estero. In merito a cio' l' A. osserva che la Corte sarebbe potuta giungere alle medesime conclusioni in maniera piu' semplice se avesse fermato la propria attenzione sul contenuto della Convenzione italo-francese del 1930, che regola l' esecuzione delle sentenze straniere. L' art. 25 di detta Convenzione stabilisce infatti che il giudice dello Stato in cui e' stato dichiarato il fallimento e' competente a decidere sulle questioni connesse.
art. 25 Conv. italo-francese 1930 (esecuzione sentenze straniere)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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