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145797
IDG820601932
82.06.01932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzocca Domenico
Brevi note sull' illiceita' del contratto di appalto e sugli interessi nella liquidazione coatta amministrativa
nota a Cass. 22 febbraio 1982, n. 1101
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 583-592
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302; D3173
La sentenza dichiara nullo per illiceita' dell' oggetto il contratto d' appalto stipulato per la costruzione di un immobile senza licenza edilizia. Di conseguenza, non costituendo tale contratto titolo idoneo all' insinuazione, il fallimento dell' appaltatore non puo' insinuarsi (per il credito derivante dal contratto d' appalto) nel passivo della liquidazione coatta amministrativa del committente. L' A. ritiene la decisione troppo drastica e fondata su uno schema eccessivamente dilatato dei rapporti tra causa ed oggetto del contratto. La Cassazione ha deciso inoltre che anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa il corso degli interessi per i crediti chirografari e' sospeso dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione; ma, osserva l' A., comportando la liquidazione estinzione del soggetto debitore, l' effetto relativo, proprio della sospensione, viene a mancare, laddove sussiste pienamente nel caso di fallimento.
art. 1343 c.c. art. 1418 c.c. art. 54 l. fall. art. 55 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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