| L' A., nel ricercare il fondamento giuridico dell' ammissione al
passivo del terzo contraente revocato, sottopone ad esame critico
alcune interpretazioni dell' art. 71 l. fall. proposte dalla
dottrina. Due teorie in particolare presentano il comune difetto di
fissare il momento genetico del credito del terzo revocato all' atto
della vendita del bene restituito e della conseguente ripartizione
della somma tra i creditori. Le teorie in questione sono: quella che
individua l' origine del credito nella risoluzione del contratto per
rottura del sinallagma e quella che fa risalire tale credito alla
necessita' di non provocare un arricchimento senza causa del
debitore, a detrimento del contraente revocato. Il credito, afferma
l' A., sorge a momento della sentenza di revoca ed il fondamento
dell' art. 71 e' da ricercarsi nella particolare posizione in cui il
terzo viene a trovarsi in seguito alla dichiarazione di inefficacia
dell' atto. Il bene, trasferitogli dall' insolvente, viene
riassorbito nel patrimonio di quest' ultimo in quanto, per i
creditori, l' atto non ha sortito alcun effetto; per altro verso la
prestazione effettuata a suo tempo dal contraente revocato risulta,
per la massa, indebita, per cui il terzo ha diritto ad essere ammesso
al passivo fallimentare per soddisfare il proprio credito.
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