Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


145799
IDG820601936
82.06.01936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanari Massimo
Sull' ammissione al passivo del terzo contraente revocato
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 412-439
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D31362
L' A., nel ricercare il fondamento giuridico dell' ammissione al passivo del terzo contraente revocato, sottopone ad esame critico alcune interpretazioni dell' art. 71 l. fall. proposte dalla dottrina. Due teorie in particolare presentano il comune difetto di fissare il momento genetico del credito del terzo revocato all' atto della vendita del bene restituito e della conseguente ripartizione della somma tra i creditori. Le teorie in questione sono: quella che individua l' origine del credito nella risoluzione del contratto per rottura del sinallagma e quella che fa risalire tale credito alla necessita' di non provocare un arricchimento senza causa del debitore, a detrimento del contraente revocato. Il credito, afferma l' A., sorge a momento della sentenza di revoca ed il fondamento dell' art. 71 e' da ricercarsi nella particolare posizione in cui il terzo viene a trovarsi in seguito alla dichiarazione di inefficacia dell' atto. Il bene, trasferitogli dall' insolvente, viene riassorbito nel patrimonio di quest' ultimo in quanto, per i creditori, l' atto non ha sortito alcun effetto; per altro verso la prestazione effettuata a suo tempo dal contraente revocato risulta, per la massa, indebita, per cui il terzo ha diritto ad essere ammesso al passivo fallimentare per soddisfare il proprio credito.
art. 71 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati