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| IDG830900028 | |
| 83.09.00028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Silvestri Elisabetta
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| Sull' attuazione coattiva dell' affidamento della prole
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| nota a Cass. sez. I civ. 7 ottobre 1980, n. 5374
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 2, pag. 336-360
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30135; D4371
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| Il problema dell' attuazione coattiva dei provvedimenti che
dispongono l' affidamento di minori od incapaci e' da tempo dibattuto
in dottrina e variamente risolto dalla giurisprudenza: sembra che con
la sentenza annotata la Cassazione abbia voluto fare il punto sul
problema e soprattutto abbia inteso chiarire in maniera definitiva il
proprio orientamento in materia, operando un raccordo tra le
soluzioni adottate negli ultimi decenni in relazione a fattispecie
tra loro diverse, in modo da delineare per i provvedimenti in
questione una sorta di schema esecutivo generale. La sentenza
tuttavia si segnala anche perche' contiene una serie di enunciazioni
dalle quali e' possibile trarre spunto per un' indagine ricostruttiva
dello atteggiamento assunto dalla Corte nei confronti del piu'
generale problema di conciliare l' indiscutibile esigenza di
assicurare l' attuazione anche coattiva di obblighi a contenuto
atipico, ma certo non patrimoniale, con la natura non propriamente o
non esclusivamente condannatoria del provvedimento da cui originano.
Si tratta di un atteggiamento nel quale sembra possibile intravedere
qualche apertura verso una concezione meno dogmatica e rigorosa dell'
esecuzione forzata in genere, che talvolta si traduce in una critica
non troppo velata di alcuni dei suoi postulati piu' tradizionali. Da
questi ed altri indizi si ricava l' impressione, bisognosa di
ulteriori conferme, ma non del tutto infondata, che anche la Corte
cominci a considerare gli strumenti di tutela esecutiva specifica
previsti dal diritto positivo e che, pertanto, nell' attesa che il
legislatore provveda a migliorarli, si trovi costretta a colmarne le
lacune muovendo dall' interno del sistema. A tale necessita' la Corte
fa fronte sollecitando l' impiego piu' ampio possibile di quella che
tra le forme di esecuzione specifica previste dal codice, anche a
giudizio della Corte stessa, appare piu' idonea di ogni altra a
conformarsi alle variabili esigenze del caso concreto: si tratta del
procedimento disciplinato dagli artt. 612 e seguenti c.p.c..
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| art. 252 c.c.
art. 612 c.p.c.
art. 708 c.p.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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