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146025
IDG830900028
83.09.00028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Silvestri Elisabetta
Sull' attuazione coattiva dell' affidamento della prole
nota a Cass. sez. I civ. 7 ottobre 1980, n. 5374
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 2, pag. 336-360
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30135; D4371
Il problema dell' attuazione coattiva dei provvedimenti che dispongono l' affidamento di minori od incapaci e' da tempo dibattuto in dottrina e variamente risolto dalla giurisprudenza: sembra che con la sentenza annotata la Cassazione abbia voluto fare il punto sul problema e soprattutto abbia inteso chiarire in maniera definitiva il proprio orientamento in materia, operando un raccordo tra le soluzioni adottate negli ultimi decenni in relazione a fattispecie tra loro diverse, in modo da delineare per i provvedimenti in questione una sorta di schema esecutivo generale. La sentenza tuttavia si segnala anche perche' contiene una serie di enunciazioni dalle quali e' possibile trarre spunto per un' indagine ricostruttiva dello atteggiamento assunto dalla Corte nei confronti del piu' generale problema di conciliare l' indiscutibile esigenza di assicurare l' attuazione anche coattiva di obblighi a contenuto atipico, ma certo non patrimoniale, con la natura non propriamente o non esclusivamente condannatoria del provvedimento da cui originano. Si tratta di un atteggiamento nel quale sembra possibile intravedere qualche apertura verso una concezione meno dogmatica e rigorosa dell' esecuzione forzata in genere, che talvolta si traduce in una critica non troppo velata di alcuni dei suoi postulati piu' tradizionali. Da questi ed altri indizi si ricava l' impressione, bisognosa di ulteriori conferme, ma non del tutto infondata, che anche la Corte cominci a considerare gli strumenti di tutela esecutiva specifica previsti dal diritto positivo e che, pertanto, nell' attesa che il legislatore provveda a migliorarli, si trovi costretta a colmarne le lacune muovendo dall' interno del sistema. A tale necessita' la Corte fa fronte sollecitando l' impiego piu' ampio possibile di quella che tra le forme di esecuzione specifica previste dal codice, anche a giudizio della Corte stessa, appare piu' idonea di ogni altra a conformarsi alle variabili esigenze del caso concreto: si tratta del procedimento disciplinato dagli artt. 612 e seguenti c.p.c..
art. 252 c.c. art. 612 c.p.c. art. 708 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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