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146026
IDG830900029
83.09.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvaneschi Laura
Gravame principale in luogo dell' incidentale
nota a Cass. sez. lav. 4 aprile 1979, n. 1962
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 2, pag. 361-374
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4204; D42263; D42121
L' esigenza pratica di conservare efficacia ad una impugnazione proposta in via autonoma pur dopo la notificazione di un gravame principale trova, da ormai piu' di 30 anni nella giurisprudenza della Cassazione, giustificazione e supporto nel principio di conversione degli atti processuali. L' A. prende spunto dalla sentenza annotata, secondo cui il ricorso per Cassazione proposto in via autonoma dopo la proposizione del ricorso principale deve ritenersi convertito in ricorso incidentale, e come tale utilizzato, qualora esso risulti tempestivamente introdotto nei 40 giorni dalla notificazione del primo ricorso, per dimostrare, alla luce degli orientamenti della dottrina in materia, come il richiamo al principio di conversione, recepito costantemente dalla giurisprudenza in una formula sintetica e priva di motivazioni, abbia alla sua base una costruzione poco corretta.
art. 333 c.p.c. art. 335 c.p.c. art. 343 c.p.c. art. 371 c.p.c.
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