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| IDG791300327 | |
| 79.13.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fagiolo vincenzo
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| cinquant' anni dopo il concordato
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| Avvenire, an. 12 (1979), fasc. 35 (11 febbraio), pag. 1
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| d943; d944; d9420
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| i patti del laterano, sostiene l' a., furono opportuni strumenti per
risolvere 2 problemi di cui il primo fu risolto con il trattato, il
secondo con il concordato. il trattato elimino' il dissidio tra la
santa sede e l' italia con rapporti conformi a giustizia. il
concordato fu il necessario complemento del trattato per assicurare
il libero esercizio del potere spirituale della chiesa e della
giurisdizione in materia ecclesiastica. fu una soluzione che poneva
fine a quelle norme dette "guarentigie". se, afferma l' a., il
trattato fu l' espressione della buona volonta' di chiudere un
dissidio che si era maturato prima ancora dell' avvento fascista, il
concordato rappresento' un atto conforme alla nostra tradizione in
fatto di rapporti tra chiesa e stato. prima del fascismo vittorio
emanuele orlando considero' la definizione di un concordato come lo
svolgimento logico della legislazione ecclesiastica dei precedenti
periodi. prima di lui giolitti abbandonava le idee della sinistra per
rivolgerle verso una conciliazione. l' idea di giolitti a proposito
del viaggio di vittorio emanuele iii a parigi sulle "2 parallele che
non si incontrano mai" era la premessa per l' intravista
conciliazione e costituiva il principio concordatario dell'
indipendenza dei 2 poteri, come poi proclamera' la costituzione
repubblicana. l' a. afferma non trattarsi quindi di interessi del
fascismo ma del paese stesso che mal tollerava il conflitto tra
potere temporale e quello spirituale. lo avverti' l' assemblea
costituente che sottolineo' con l' art. 7 il significato morale e
giuridico dei patti lateranensi. l' acutezza dell' on. dossetti ne
spiego' la pluralita' degli ordinamenti per cui "lo stato e la chiesa
cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani".
anche oggi, sostiene l' a., seguendo l' esempio della costituente,
dobbiamo guardare ai rapporti tra chiesa e stato con la chiara
visione delle prerogative originarie se vogliamo evitare sia i
pericoli del clericalismo, sia quelli del laicismo.
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| art. 1 comma 1 conc.
art. 7 cost.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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