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14634
IDG791300327
79.13.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fagiolo vincenzo
cinquant' anni dopo il concordato
Avvenire, an. 12 (1979), fasc. 35 (11 febbraio), pag. 1
d943; d944; d9420
i patti del laterano, sostiene l' a., furono opportuni strumenti per risolvere 2 problemi di cui il primo fu risolto con il trattato, il secondo con il concordato. il trattato elimino' il dissidio tra la santa sede e l' italia con rapporti conformi a giustizia. il concordato fu il necessario complemento del trattato per assicurare il libero esercizio del potere spirituale della chiesa e della giurisdizione in materia ecclesiastica. fu una soluzione che poneva fine a quelle norme dette "guarentigie". se, afferma l' a., il trattato fu l' espressione della buona volonta' di chiudere un dissidio che si era maturato prima ancora dell' avvento fascista, il concordato rappresento' un atto conforme alla nostra tradizione in fatto di rapporti tra chiesa e stato. prima del fascismo vittorio emanuele orlando considero' la definizione di un concordato come lo svolgimento logico della legislazione ecclesiastica dei precedenti periodi. prima di lui giolitti abbandonava le idee della sinistra per rivolgerle verso una conciliazione. l' idea di giolitti a proposito del viaggio di vittorio emanuele iii a parigi sulle "2 parallele che non si incontrano mai" era la premessa per l' intravista conciliazione e costituiva il principio concordatario dell' indipendenza dei 2 poteri, come poi proclamera' la costituzione repubblicana. l' a. afferma non trattarsi quindi di interessi del fascismo ma del paese stesso che mal tollerava il conflitto tra potere temporale e quello spirituale. lo avverti' l' assemblea costituente che sottolineo' con l' art. 7 il significato morale e giuridico dei patti lateranensi. l' acutezza dell' on. dossetti ne spiego' la pluralita' degli ordinamenti per cui "lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani". anche oggi, sostiene l' a., seguendo l' esempio della costituente, dobbiamo guardare ai rapporti tra chiesa e stato con la chiara visione delle prerogative originarie se vogliamo evitare sia i pericoli del clericalismo, sia quelli del laicismo.
art. 1 comma 1 conc. art. 7 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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