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146362
IDG830600193
83.06.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schermi Aldo
Il mancato deposito della documentazione richiesta dall' art. 567 c.p.c. da unirsi all' istanza di vendita nell' espropriazione immobiliare
nota a Trib. Monza 13 aprile 1982
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 10, pt. 1, pag. 2807-2812
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43420; D4380
Bene ha fatto il Tribunale di Monza a dichiarare, nella sentenza in esame, l' improcedibilita' della vendita immobiliare per mancato deposito della documentazione ex art. 567 comma 2 c.p.c.. Questa l' opinione dell' A. che prende a spunto tale decisione per approfondire la tematica attinente a tale mancato deposito. Egli viene cosi' a sottolineare come il deposito della documentazione in questione sia un' attivita' processuale che il creditore istante ha il preciso onere di compiere. Se poi il giudice omette di provvedere, in caso di istanza di vendita non accompagnata dalla prescritta documentazione, viene a verificarsi un arresto nell' iter esecutivo che, secondo l' A., trovera' il suo sbocco nell' applicazione dell' art. 289 comma 1 c.p.c.; oppure dell' art. 307 comma 3 c.p.c..
art. 497 c.p.c. art. 484 comma 4 c.p.c. art. 630 c.p.c. art. 617 c.p.c. art. 289 comma 1 c.p.c. art. 307 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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