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146385
IDG830600230
83.06.00230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colombatto Mario
Patto bilaterale d' interposizione, e suoi effetti nei confronti del terzo contraente
nota a Cass. 19 settembre 1979, n. 4807
Riv. dir. comm., an. 79 (1981), fasc. 3-6, pt. 2, pag. 71-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306091
L' A. esamina il caso in cui in una compravendita immobiliare sia intervenuto un accordo tra interposto e interponente col quale il primo presti il nome e il secondo assuma gli oneri di effettivo acquirente, senza che il terzo venditore aderisca a tale accordo. Concordemente con l' opinione della Corte Suprema, l' A. ritiene nulla l' interposizione fittizia di persona per l' assenza di volonta' trilaterale. Tuttavia l' A. non condivide la soluzione adottata di convertire l' intesa fra interposto e interponente in un negozio di interposizione reale, configurato come mandato senza rappresentanza. Egli ritiene che fra interposizione fittizia (che rientra nello schema della simulazione relativa) e interposizione reale di persona esista un' area intermedia occupata dal fenomeno dell' interposizione ignota al venditore. In questa situazione giuridica, secondo l' A., l' effettiva volonta' dell' interposto non puo' essere opponibile al venditore ignaro ma, nei limiti in cui il venditore non sia interessato alla vicenda, l' acquisto della proprieta' da parte dell' interponente sara' pienamente operante.
art. 1424 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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