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146441
IDG831100001
83.11.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Diamanti A.
Nota a CGCE 9 febbraio 1982 nota a CGCE 31 marzo 1981
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 9, pt. 4, pag. 297-299
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8717
Nelle sentenze annotate la CGCE riafferma l' efficacia diretta del principio della parita' di retribuzione per lavoratori di sessi diversi; in particolare, nella decisione del 9/2/82, in causa 12/81 la Corte afferma che anche la semplice concessione di particolari agevolazioni ai soli lavoratori di un sesso comporta una ingiustificata discriminazione ex art. 119 Tr. CEE. L' A. tende a mettere in risalto il contrasto tra le indicazioni della CGCE e l' orientamento della nostra giurisprudenza (cfr Cass. 11/1/80 n. 248; Cass. 10/5/80 n. 3089) secondo cui il datore di lavoro ha il divieto ex art. 37 Cost. di compiere ingiustificate discriminazioni di carattere economico in ragione del sesso e dell' eta', ma non quello di garantire ai propri dipendenti un' uguale retribuzione; pertanto, quando non c' e' violazione dei minimi retributivi garantiti, il datore di lavoro puo', a parita' di mansioni, stabilire tra i lavoratori di sessi diversi una differente retribuzione.
CGCE 9 febbraio 1982 (causa 12/81) CGCE 31 marzo 1981 (causa 96/80) Cass. 11 gennaio 1980, n. 248 Cass. 10 maggio 1980, n. 3089 art. 119 Tr. CEE
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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