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Documento


146458
IDG831100027
83.11.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sinisi V.
Nota a CGCE 14 luglio 1981 (causa 172/80)
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 12, pt. 4, pag. 473-474
(Bibliografia: a fine libro)
D871; D8716
L' A. fa alcune considerazioni in merito all' applicabilita' agli istituti bancari delle norme comunitarie relative alla concorrenza. Nella sentenza in epigrafe la CGCE ha affermato che i comportamenti tenuti dalla maggior parte delle banche nelle operazioni di trasferimento di capitali per conto dei propri clienti, da uno Stato membro all' altro, rappresentano delle pratiche concordate, vietate ai sensi dell' art. 85 n. 1, Tr. CEE. Tale parallelismo di comportamento da parte delle banche puo' infatti configurare una forma di coordinamento e di collaborazione che puo' pregiudicare il commercio tra gli Stati membri o restringere o falsare il libero gioco della concorrenza all' interno del mercato comune. Di diverso avviso invece la Banca d' Italia secondo cui gli accordi tra le banche su i tassi di interesse e sulle provvigioni non possono essere considerati alla stregua di intese limitativo della concorrenza.
art. 85 n. 1 Tr. CEE
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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