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Documento


146459
IDG820600213
82.06.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Paola
Sospensione dei lavori ed onere di tempestivita' della riserva
nota a Cass. sez. I 1 aprile 1982, n. 2006
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 10, pt. 1, pag. 2767-2774
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1213
Il problema esaminato dalla sent. 2006 della Cassazione e' l' individuazione del documento su cui va iscritta la riserva per sospensione dei lavori. La Suprema corte individua tale documento nel verbale di ripresa e pertanto reputa intempestive le riserve iscritte per la prima volta nel registro di contabilita'. Questa affermazione e' criticata negando che i verbali di sospensione e ripresa siano documenti contabili e reputando - alla stregua del reg. 350 del 1895 - che il termine "facolta'" usato nell' art. 89 del Regolamento consenta all' appaltatore di iscrivere domanda di maggiori compensi sul verbale (se puo' e se vuole) o sul registro. Si ritiene infatti - distinguendo tra mera riserva ed esplicazione della riserva - che l' appaltatore abbia l' onere di iscrivere nei verbali le riserve volte a contestare i fatti giustificativi della sospensione o della ripresa mentre puo' avanzare la domanda di maggiori compensi anche direttamente nel registro di contabilita', purche tale domanda non confligga con l' accertamento dei fatti da cui essa deriva. La sentenza e' criticata anche perche', scaricando - attraverso il meccanismo decadenziale delle riserve - i costi di evitabili sospensioni sull' appaltatore, finisce quasi con il legittimare comportamenti dell' Amministrazione non certo ispirati ad efficienza.
r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 30 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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