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| IDG820600213 | |
| 82.06.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carbone Paola
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| Sospensione dei lavori ed onere di tempestivita' della riserva
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| nota a Cass. sez. I 1 aprile 1982, n. 2006
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 10, pt. 1, pag. 2767-2774
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1213
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| Il problema esaminato dalla sent. 2006 della Cassazione e' l'
individuazione del documento su cui va iscritta la riserva per
sospensione dei lavori. La Suprema corte individua tale documento nel
verbale di ripresa e pertanto reputa intempestive le riserve iscritte
per la prima volta nel registro di contabilita'. Questa affermazione
e' criticata negando che i verbali di sospensione e ripresa siano
documenti contabili e reputando - alla stregua del reg. 350 del 1895
- che il termine "facolta'" usato nell' art. 89 del Regolamento
consenta all' appaltatore di iscrivere domanda di maggiori compensi
sul verbale (se puo' e se vuole) o sul registro. Si ritiene infatti -
distinguendo tra mera riserva ed esplicazione della riserva - che l'
appaltatore abbia l' onere di iscrivere nei verbali le riserve volte
a contestare i fatti giustificativi della sospensione o della ripresa
mentre puo' avanzare la domanda di maggiori compensi anche
direttamente nel registro di contabilita', purche tale domanda non
confligga con l' accertamento dei fatti da cui essa deriva. La
sentenza e' criticata anche perche', scaricando - attraverso il
meccanismo decadenziale delle riserve - i costi di evitabili
sospensioni sull' appaltatore, finisce quasi con il legittimare
comportamenti dell' Amministrazione non certo ispirati ad efficienza.
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| r.d. 25 maggio 1895, n. 350
art. 30 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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