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146460
IDG830600057
83.06.00057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nasi Antonio
Accomandante e accomandatario di fronte al fallimento della societa' in accomandita
nota a Cass. sez. I 13 marzo 1982, n. 1632
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 9, pt. 1, pag. 2377-2382
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312123; D313
In questa nota l' A. prende in esame l' orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale al socio accomandante e al socio accomandatario e' assicurata eguale tutela di fronte al fallimento della societa' in accomandita semplice, in quanto entrambi sono legittimati a proporre opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento della societa' stessa, a norma dell' art. 18 della legge fallimentare. Ad avviso dell' A. siffatto orientamento non e' pero' del tutto convincente in quanto il socio accomandatario deve anche essere sentito nella fase che porta al fallimento della societa', si che questi gia' in questa fase puo' spiegare la propria difesa, mentre cio' non e' consentito al socio accomandante, poiche' a quest' ultimo non si applica l' art. 15 della legge fall. che impone l' audizione nella fase pre-fallimentare. L' A. propone, pertanto, di estendere il diritto di essere sentito a norma dell' art. 15 anche al socio accomandante, al fine di assicurare un' effettiva parita' di tutela di quest' ultimo rispetto al socio accomandatario; in caso contrario rimarrebbe un dubbio sulla legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 147 della legge fallimentare in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
art. 147 l. fall. art. 2320 comma 1 c.c. art. 18 l. fall. art. 384 c.p.c. art. 15 l. fall. art. 404 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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