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146461
IDG830600073
83.06.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Azzariti Giuseppe
In tema di ordinanza non impugnabile che dichiara esecutivo il progetto di divisione
nota a Trib. Ariano Irpino 2 marzo 1982
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 791-804
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3029
"In tema di divisione ereditaria e dell' ordinanza non impugnabile che dichiara esecutivo il progetto di divisione", ha avuto ad oggetto l' esame di una sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, con la quale si decide che l' ordinanza istruttoria di esecutivita' del progetto di divisione ereditaria, emessa ex art. 789 c.p.c., e' da intendersi come atto negoziale, e conseguentemente la si dichiara impugnabile per vizio di consenso, anche ad iniziativa di chi e' stato contumace nel procedimento. Nell' articolo di commento si da' notizia che, in sede di rapporti ereditari, ai sensi dell' art. 713 c.c., "i coeredi possono sempre domandare la divisione", e che per l' attuazione della divisione dettano norma il titolo IV del libro II del codice civile (sulle successioni), nonche' quelle a carattere di procedura civile, nel titolo V del libro IV (sui procedimenti speciali). La impugnativa della ordinanza e' stata, nella specie, provocata dalla erronea inclusione, nell' asse ereditario da dividere, di un cespite gia' per meta' uscito dal patrimonio del de cuius che ne aveva disposto con una donazione rimunerativa, e quindi a titolo non gratuito ma oneroso, in favore di una sua nuora. Ma, parallelamente al caso in cui si incorra, nella formazione della massa da dividere, in omissione di un bene ereditario che, ove ricorrente, non da' luogo a nullita' della divisione, ma solo ad un supplemento della divisione stessa, essendo nella specie incorsi nell' errore di fare computo anche di un bene che era gia' stato alienato, e quindi uscito dal patrimonio del de cuius, lungi dall' addivenire a una pronunzia di nullita' della divisione, si sarebbe solo dovuto procedere ad una sua rettifica, con riduzione delle quote di legittima e di riserva inesattamente determinate.
art. 789 c.p.c. art. 713 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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