| "In tema di divisione ereditaria e dell' ordinanza non impugnabile
che dichiara esecutivo il progetto di divisione", ha avuto ad oggetto
l' esame di una sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, con la quale
si decide che l' ordinanza istruttoria di esecutivita' del progetto
di divisione ereditaria, emessa ex art. 789 c.p.c., e' da intendersi
come atto negoziale, e conseguentemente la si dichiara impugnabile
per vizio di consenso, anche ad iniziativa di chi e' stato contumace
nel procedimento. Nell' articolo di commento si da' notizia che, in
sede di rapporti ereditari, ai sensi dell' art. 713 c.c., "i coeredi
possono sempre domandare la divisione", e che per l' attuazione della
divisione dettano norma il titolo IV del libro II del codice civile
(sulle successioni), nonche' quelle a carattere di procedura civile,
nel titolo V del libro IV (sui procedimenti speciali). La impugnativa
della ordinanza e' stata, nella specie, provocata dalla erronea
inclusione, nell' asse ereditario da dividere, di un cespite gia' per
meta' uscito dal patrimonio del de cuius che ne aveva disposto con
una donazione rimunerativa, e quindi a titolo non gratuito ma
oneroso, in favore di una sua nuora. Ma, parallelamente al caso in
cui si incorra, nella formazione della massa da dividere, in
omissione di un bene ereditario che, ove ricorrente, non da' luogo a
nullita' della divisione, ma solo ad un supplemento della divisione
stessa, essendo nella specie incorsi nell' errore di fare computo
anche di un bene che era gia' stato alienato, e quindi uscito dal
patrimonio del de cuius, lungi dall' addivenire a una pronunzia di
nullita' della divisione, si sarebbe solo dovuto procedere ad una sua
rettifica, con riduzione delle quote di legittima e di riserva
inesattamente determinate.
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