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146463
IDG830600076
83.06.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Vecchio Francesco
Ancora sulla chiusura del fallimento ai sensi dell' art. 118, n. 1, l. fall.
nota a Trib. Avellino 2 novembre 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 826-833
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31365
L' A., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Avellino col decreto annotato, sostiene che la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine di cui all' art. 16, n. 4, l. fall. (trenta giorni dalla data di affissione della sentenza) importa la chiusura del fallimento, anche se dette domande siano presentate successivamente ma prima dell' udienza di verificazione, ossia entro il termine piu' lungo di cui al n. 5 del citato articolo (venti giorni dalla scadenza del primo). Egli, che gia' in un precedente scritto, pubblicato in "Diritto fallimentare" 1966, I, 259, era pervenuto alla medesima conclusione, nell' occuparsi ora del problema, sul quale tanto la dottrina che la giurisprudenza di merito continuano ad essere divise, ribadisce, dopo un' ampia critica della tesi contraria, che la soluzione va ricercata nella natura del termine di cui all' art. 16, n. 4, se, cioe', perentorio od ordinatorio. L' indagine, nel silenzio della legge, e' per la perentorieta', dato che la fissazione del termine in questione e' diretta alla formazione provvisoria del passivo ex art. 95 l. fall., che in tanto e' possibile attuare, in quanto siano presentate domande d' insinuazione nel primo termine. Tale essenso nella fattispecie la funzione del termine, non poteva la sua inosservanza non essere sanzionata e la sanzione e' data appunto dalla prevista chiusura del fallimento. Non vale opporre che l' art. 118, n. 1, parla di chiusura della procedura se nei "termini" stabilita nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono proposte domande di ammissione, essendo agevole rilevare, da un lato, che l' uso della locuzione "termini" al plurale deve ritenersi improprio, perche', diversamente, la fissazione di un doppio termine per lo svolgimento della stessa attivita' (presentazione di domande al passivo) sarebbe del tutto inutile, comprendendo il termine piu' ampio quello piu' breve, e dall' altro, che se l' articolo in questione si riferisse ad entrambi i termini, si finirebbe per snaturare la funzione del termine breve, al cui rispetto il legislatore ha inteso strettamente collegare l' inderogabile fase della formazione provvisoria del passivo.
art. 16 n. 4 l. fall. art. 118 n. 1 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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