| L' A., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Avellino col
decreto annotato, sostiene che la mancata presentazione di domande di
ammissione al passivo entro il termine di cui all' art. 16, n. 4, l.
fall. (trenta giorni dalla data di affissione della sentenza) importa
la chiusura del fallimento, anche se dette domande siano presentate
successivamente ma prima dell' udienza di verificazione, ossia entro
il termine piu' lungo di cui al n. 5 del citato articolo (venti
giorni dalla scadenza del primo). Egli, che gia' in un precedente
scritto, pubblicato in "Diritto fallimentare" 1966, I, 259, era
pervenuto alla medesima conclusione, nell' occuparsi ora del
problema, sul quale tanto la dottrina che la giurisprudenza di merito
continuano ad essere divise, ribadisce, dopo un' ampia critica della
tesi contraria, che la soluzione va ricercata nella natura del
termine di cui all' art. 16, n. 4, se, cioe', perentorio od
ordinatorio. L' indagine, nel silenzio della legge, e' per la
perentorieta', dato che la fissazione del termine in questione e'
diretta alla formazione provvisoria del passivo ex art. 95 l. fall.,
che in tanto e' possibile attuare, in quanto siano presentate domande
d' insinuazione nel primo termine. Tale essenso nella fattispecie la
funzione del termine, non poteva la sua inosservanza non essere
sanzionata e la sanzione e' data appunto dalla prevista chiusura del
fallimento. Non vale opporre che l' art. 118, n. 1, parla di chiusura
della procedura se nei "termini" stabilita nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono proposte domande di ammissione,
essendo agevole rilevare, da un lato, che l' uso della locuzione
"termini" al plurale deve ritenersi improprio, perche', diversamente,
la fissazione di un doppio termine per lo svolgimento della stessa
attivita' (presentazione di domande al passivo) sarebbe del tutto
inutile, comprendendo il termine piu' ampio quello piu' breve, e
dall' altro, che se l' articolo in questione si riferisse ad entrambi
i termini, si finirebbe per snaturare la funzione del termine breve,
al cui rispetto il legislatore ha inteso strettamente collegare l'
inderogabile fase della formazione provvisoria del passivo.
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