| La vendita di una cosa inesistente e' nulla e puo' eventualmente
determinare a carico dell' alienante solo un obbligo di risarcire l'
interesse negativo. Nel caso di cessione di un credito inesistente a
titolo oneroso l' alienante deve invece garantire per l' esistenza
del credito (art. 1266 c.c.), e tale garanzia e' tradizionalmente
ritenuta avere per oggetto l' obbligo di risarcire l' interesse
corrispondente all' adempimento. Ci si domanda, percio', se,
contrariamente a quanto accade nella vendita di cosa, il contratto
non debba essere considerato valido, e come cio' possa essere
giustificato, soprattutto in relazione al principio della nullita'
del contratto avente per oggetto una prestazione impossibile. Il
problema della validita' o meno della cessione di un credito
inesistente viene quindi affrontato anche con riferimento alle
particolari ipotesi, specificatamente indicate dalla legge, di
cessione a titolo gratuito nelle quali pure opera la garanzia e di
cessione in cui la garanzia non era. Si definisce poi cosa significhi
"esistenza" del credito ceduto, e tramite un' ampia interpretazione
di questa espressione la garanzia viene considerata riguardare, oltre
che l' ipotesi dell' inesistenza del credito, tutti quei casi
(annullabilita', compensabilita', ecc.) in cui il credito viene meno,
successivamente alla cessione, con effetto retroattivo. Ci si chiede,
inoltre, se la garanzia possa essere invocata anche nell' ipotesi di
cessione di un credito altrui, e infine quale sia la tutela dell'
acquirente nei casi di cessione di un credito esistente ma (in senso
lato) "difettoso", la garanzia non puo' essere considerata operante.
Si tratta, in particolare, dei casi di cessione di un credito futuro,
del venir meno della titolarita' del credito per il prevalere di un
secondo acquirente, di cessione di un credito intrasferibile, di
cessione di un credito viziato o mancante di qualita', promesse od
essenziali.
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