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146464
IDG830600146
83.06.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zaccaria Alessio
La garanzia dell' esistenza del credito. I) Il contenuto della garanzia e il problema della validita' del negozio di cessione. II) Ambito di applicabilita' della garanzia e sua eventuale esclusione
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 340-380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30540
La vendita di una cosa inesistente e' nulla e puo' eventualmente determinare a carico dell' alienante solo un obbligo di risarcire l' interesse negativo. Nel caso di cessione di un credito inesistente a titolo oneroso l' alienante deve invece garantire per l' esistenza del credito (art. 1266 c.c.), e tale garanzia e' tradizionalmente ritenuta avere per oggetto l' obbligo di risarcire l' interesse corrispondente all' adempimento. Ci si domanda, percio', se, contrariamente a quanto accade nella vendita di cosa, il contratto non debba essere considerato valido, e come cio' possa essere giustificato, soprattutto in relazione al principio della nullita' del contratto avente per oggetto una prestazione impossibile. Il problema della validita' o meno della cessione di un credito inesistente viene quindi affrontato anche con riferimento alle particolari ipotesi, specificatamente indicate dalla legge, di cessione a titolo gratuito nelle quali pure opera la garanzia e di cessione in cui la garanzia non era. Si definisce poi cosa significhi "esistenza" del credito ceduto, e tramite un' ampia interpretazione di questa espressione la garanzia viene considerata riguardare, oltre che l' ipotesi dell' inesistenza del credito, tutti quei casi (annullabilita', compensabilita', ecc.) in cui il credito viene meno, successivamente alla cessione, con effetto retroattivo. Ci si chiede, inoltre, se la garanzia possa essere invocata anche nell' ipotesi di cessione di un credito altrui, e infine quale sia la tutela dell' acquirente nei casi di cessione di un credito esistente ma (in senso lato) "difettoso", la garanzia non puo' essere considerata operante. Si tratta, in particolare, dei casi di cessione di un credito futuro, del venir meno della titolarita' del credito per il prevalere di un secondo acquirente, di cessione di un credito intrasferibile, di cessione di un credito viziato o mancante di qualita', promesse od essenziali.
art. 1266 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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