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146465
IDG830600168
83.06.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Carlo Giorgio
Sulla possibilita' di emanare provvedimenti relativi all' esecuzione provvisoria durante la sospensione del processo d' appello
nota ad App. L' Aquila 9 maggio 1980
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1216-1219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43
La Corte d' Appello dell' Aquila nell' ordinanza annotata ha ritenuto che nessun provvedimento puo' essere emanato relativamente all' esecuzione provvisoria della sentenza di I grado, stante il divieto ex art. 298 c.p.c.. Cio' anche quando, sia lo istruttore nella prima udienza d' appello, sia il collegio con l' ordinanza di sospensione del processo per ragioni di pregiudizialita' a norma dell' art. 295 c.p.c., abbiano omesso di provvedere sulla richiesta di "inibitoria". E' stato osservato, una volta individuato nell' ordine di esecuzione provvisoria un provvedimento autonomo rispetto alla decisione di merito della causa (anche se formalmente contenuto nella sentenza), che vi e' omogeneita' logica e funzionale tra provvedimento cautelare ed esecuzione provvisoria della sentenza. Poiche' e' giurisprudenza costante della Corte di CAssazione che durante la sospensione del processo il giudice possa sempre adottare le misure cautelari ed urgenti che si rendano necessarie, si sostiene che la Corte d' Appello ben avrebbe potuto deliberare la "revoca dell' esecuzione provvisoria concessa dal Tribunale", senza tema di ledere la disposizione dell' art. 298 c.p.c..
art. 283 c.p.c. art. 298 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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