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146471
IDG830600180
83.06.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sulla disciplina pattizia dell' esercizio del diritto di sciopero
nota a Trib. Milano 25 marzo 1982
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1121-1125
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04201; D713; D7132
La mancanza di una disciplina legislativa del diritto di sciopero rende assai ardua una definizione giuridica dell' istituto, che non puo' trarsi altro che dalle sua concrete attuazioni. Nella storia del movimento sindacale si rinvengono varie forme di regolamentazione pattizia dello sciopero; oggi, non piu' nella forma di patti di tregua sindacale, bensi' nella forma di impegno di preavviso e di rifiuto di certe forme estreme di lotta sindacale. La regolamentazione convenzionale del diritto di sciopero e' legittima, perche' la riserva di legge per tale regolamentazione non toglie spazio all' autonomia negoziale delle parti sociali; autonomia che puo', pero', solo esplicarsi nel fissare modalita' di esercizio del diritto e non gia' nel frapporre ostacoli giuridici alla proclamazione dello sciopero. In caso di proclamazione dello sciopero senza l' osservanza delle modalita' pattuite, la sanzione non puo' essere che quella del risarcimento del danno, ma solo a carico delle associazioni sindacali stipulanti, non gia' a carico dei singoli scioperanti, perche' per costoro basta la proclamazione ad opera del sindacato a rendere legittima l' astensione dal lavoro.
art. 39 Cost. art. 40 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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