| 146475 | |
| IDG830600342 | |
| 83.06.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Frisina Pasquale
| |
| In tema di inattivita' delle parti nel nuovo processo del lavoro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. un. 26 marzo 1982, n. 1884
| |
| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 244-259
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D4192; D421
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Si osserva che l' inattivita' delle parti, rispetto alla quale il
rito ordinario provvede sia per il giudizio di primo grado (art. 181,
309 c.p.c.) che per quello di appello (art. 348 c.p.c.), non ha una
propria disciplina nel rito speciale del lavoro introdotto dalla
legge n. 533 del 1973. Si esclude a tale riguardo l' esistenza di
lacuna colmabile mediante ricorso all' analogia, rilevandosi che la
disciplina del nuovo rito del lavoro sia destinata ad essere
integrata sistematicamente dalla normativa del processo ordinario, la
quale, pertanto, deve ritenersi operante nel processo a rito
speciale, ove non risulti derogata espressamente oppure
implicitamente per inequivoca incompatibilita'. In questa prospettiva
si attribuisce particolare rilievo all' ipotesi della diserzione
bilaterale all' udienza di cui all' art. 420 c.p.c. e si affronta il
grave e dibattuto problema. Si condidera che unica alternativa all'
applicabilita' degli art. 181 e 309 c.p.c. sarebbe la prosecuzione
del giudizio sino alla decisione definitiva ad esclusivo impulso d'
ufficio. Si stabilisce il fondamento del principio dispositivo anche
nel processo del lavoro; si distingue il processo inspirato dal
principio inquisitorio dal processo propriamente inquisitorio; si
chiarisce il concetto del divieto del mero rinvio di udienza sancito
dall' ultimo comma dell' art. 420 citato. Si perviene alla
conclusione che la mancata comparizione delle parti all' udienza di
discussione o ad una delle udienze nelle quali il processo del lavoro
si svolga, determina gli stessi effetti stabiliti per il processo
ordinario (art. 181, 307, 309 c.p.c.).
| |
| art. 437 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
art. 181 c.p.c.
art. 309 c.p.c.
art. 348 c.p.c.
art. 12 disp. prel. c.c.
art. 290 c.p.c.
art. 307 c.p.c.
art. 420 c.p.c.
l. 11 agosto 1973, n. 533
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |