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146475
IDG830600342
83.06.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frisina Pasquale
In tema di inattivita' delle parti nel nuovo processo del lavoro
nota a Cass. sez. un. 26 marzo 1982, n. 1884
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 244-259
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D421
Si osserva che l' inattivita' delle parti, rispetto alla quale il rito ordinario provvede sia per il giudizio di primo grado (art. 181, 309 c.p.c.) che per quello di appello (art. 348 c.p.c.), non ha una propria disciplina nel rito speciale del lavoro introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Si esclude a tale riguardo l' esistenza di lacuna colmabile mediante ricorso all' analogia, rilevandosi che la disciplina del nuovo rito del lavoro sia destinata ad essere integrata sistematicamente dalla normativa del processo ordinario, la quale, pertanto, deve ritenersi operante nel processo a rito speciale, ove non risulti derogata espressamente oppure implicitamente per inequivoca incompatibilita'. In questa prospettiva si attribuisce particolare rilievo all' ipotesi della diserzione bilaterale all' udienza di cui all' art. 420 c.p.c. e si affronta il grave e dibattuto problema. Si condidera che unica alternativa all' applicabilita' degli art. 181 e 309 c.p.c. sarebbe la prosecuzione del giudizio sino alla decisione definitiva ad esclusivo impulso d' ufficio. Si stabilisce il fondamento del principio dispositivo anche nel processo del lavoro; si distingue il processo inspirato dal principio inquisitorio dal processo propriamente inquisitorio; si chiarisce il concetto del divieto del mero rinvio di udienza sancito dall' ultimo comma dell' art. 420 citato. Si perviene alla conclusione che la mancata comparizione delle parti all' udienza di discussione o ad una delle udienze nelle quali il processo del lavoro si svolga, determina gli stessi effetti stabiliti per il processo ordinario (art. 181, 307, 309 c.p.c.).
art. 437 c.p.c. art. 345 c.p.c. art. 181 c.p.c. art. 309 c.p.c. art. 348 c.p.c. art. 12 disp. prel. c.c. art. 290 c.p.c. art. 307 c.p.c. art. 420 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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