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146481
IDG830900034
83.09.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Propato Daniele
Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell' imputato
relazione svolta nell' incontro di studio sulle modifiche al sistema penale promosso dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Firenze Renzo Poggi, Firenze, 24 aprile 1982
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 4, pag. 1397-1406
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D503; F4251
Dopo una breve puntualizzazione degli scopi e delle linee di tendenza della l. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, l' A. prende in esame gli articoli da 77 a 85, che disciplinano l' applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell' imputato. Del nuovo istituto, denominato "patteggiamento", vengono chiariti i presupposti oggettivi e soggettivi e vengono messi a fuoco i rapporti tra la volonta' dell' imputato e del Pubblico Ministero e la discrezionalita' che conserva il giudice nel dare o meno seguito alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, considerata non come ammissione di colpevolezza, ma come particolare mezzo di attuazione del diritto di difesa, che deve pero' essere utilizzato in un limite temporale ben preciso. L' A. esamina anche la forma e il contenuto della sentenza e accenna problematicamente ai nuovi poteri conferiti al giudice dell' istruzione, in relazione alla possibilita' di concessione di attenuanti anche nella fase istruttoria che si conclude con l' applicazione di una sanzione. Vengono pure analizzati i c.d. "effetti premiati" della sentenza ex art. 77, con particolare riferimento ai reati puniti con pena congiunta, che sono ricompresi nell' area di operativita' del patteggiamento, mediante pratico assorbimento (premiale) della pena pecuniaria in quella detentiva, con conseguente parere di incostituzionalita' della normativa nella parte in cui esclude dal particolare rito i reati puniti solo con pena pecuniaria. Dopo una precisazione sugli effetti della sentenza ex art. 77 e sui rapporti di questa con altre decisioni, si conclude con l' affermazione della natura penale e non amministrativa della sanzione sostitutiva applicata a richiesta di parte insieme alla dichiarazione d' estinzione del reato sanzionato.
art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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