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| IDG830900037 | |
| 83.09.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dinacci Ugo
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| In tema di legittimazione all' iscrizione ipotecaria sui beni dell'
imputato o del responsabile civile
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| nota a ord. Trib. Viterbo 25 marzo 1982
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1240-1244
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D305720; D305723; D6411; D506
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| Premesso che e' da respingere la tendenza dottrinale volta a
costruire la garanzia ex art. 616 c.p.p. sulla base di modelli
civilistici, l' A. ritiene che, in contrasto con la decisione
annotata, la sentenza del procedimento - ai fini della legittimazione
a promuovere l' iscrizione ipotecaria - non possa, nella fase
postdibattimentale, identificarsi con la trasmissione del fascicolo
processuale al giudice ad quem (art. 208 c.p.p.). Sostiene che, in
conseguenza della impugnazione, la pendenza si radica nel giudice ad
quem; ond' e' che la legittimazione in esame, nel caso di
procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte di Assise, si
trasmette al procuratore generale. L' A., inoltre, giudica non
applicabile il disposto dell' art. 617 comma 2 c.p.p. che si risolve
in una "estensione dei poteri del primo giudice" e quindi non ha
nulla a che vedere con la iscrizione ipotecaria dove manca l' organo
giurisdizionale. Sul piano delle istanze revisionistiche l' A.
richiama il n. 45 della legge di delega del 3 aprile 1974, n. 108,
sottolineando la esigenza che, nell' emanando codice di procedura
penale, il Pubblico Ministero sia privato di ogni potere cautelare,
sia personale che reale.
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| art. 189 c.p.
art. 208 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
art. 617 comma 2 c.p.p.
l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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