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146483
IDG830900037
83.09.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dinacci Ugo
In tema di legittimazione all' iscrizione ipotecaria sui beni dell' imputato o del responsabile civile
nota a ord. Trib. Viterbo 25 marzo 1982
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1240-1244
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305720; D305723; D6411; D506
Premesso che e' da respingere la tendenza dottrinale volta a costruire la garanzia ex art. 616 c.p.p. sulla base di modelli civilistici, l' A. ritiene che, in contrasto con la decisione annotata, la sentenza del procedimento - ai fini della legittimazione a promuovere l' iscrizione ipotecaria - non possa, nella fase postdibattimentale, identificarsi con la trasmissione del fascicolo processuale al giudice ad quem (art. 208 c.p.p.). Sostiene che, in conseguenza della impugnazione, la pendenza si radica nel giudice ad quem; ond' e' che la legittimazione in esame, nel caso di procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte di Assise, si trasmette al procuratore generale. L' A., inoltre, giudica non applicabile il disposto dell' art. 617 comma 2 c.p.p. che si risolve in una "estensione dei poteri del primo giudice" e quindi non ha nulla a che vedere con la iscrizione ipotecaria dove manca l' organo giurisdizionale. Sul piano delle istanze revisionistiche l' A. richiama il n. 45 della legge di delega del 3 aprile 1974, n. 108, sottolineando la esigenza che, nell' emanando codice di procedura penale, il Pubblico Ministero sia privato di ogni potere cautelare, sia personale che reale.
art. 189 c.p. art. 208 c.p.p. art. 616 c.p.p. art. 617 comma 2 c.p.p. l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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