| Premesso che il giudizio di ottemperanza, previsto dall' art. 27, n.
4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei Tribunali
Amministrativi regionali, e' uno speciale ricorso, rientrante nella
competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa, diretto ad
ottenere l' adempimento dell' obbligo dell' autorita' amministrativa
di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
quando non abbia provveduto spontaneamente, l' A. pone in evidenza
che si tratta di un processo che si propone obiettivi esecutivi,
accennando alla controversa questione se tale giudizio sia
proponibile o meno riguardo alle decisioni non ancora passate
formalmente in cosa giudicata. Osserva che il problema dell'
ottemperanza si pone in termini diversi a seconda del tipo di
sentenza di cui si richieda l' attuazione: se cioe' trattasi di
sentenza del giudice ordinario, oppure di sentenza del giudice
amministrativo. Esamina quindi le varie ipotesi di attuazione del
giudizio di ottemperanza nei confronti sia dei ricorsi
giurisdizionali, sia dei ricorsi amministrativi. Tratta infine della
competenza, regolata e ripartita dall' art. 37 della legge 1034 del
1971, in ordine ai ricorsi diretti ad ottenere l' adempimento dell'
obbligo dell' autorita' amminitrativa di conformarsi al giudicato,
nonche' dei poteri del giudice nel giudizio di ottemperanza.
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