| L' A. si propone di esaminare la questione se sia compatibile o meno
l' indennita' integrativa speciale al fine del calcolo della
indennita' di dirigenza del personale ospedaliero. Richiamata la
normativa che regola la materia ed una decisione specifica del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (n. 199 del 15
aprile 1980), l' A. conclude che lo stipendio annuo lordo
pensionabile, di cui all' art. 45 lettera a), dell' accordo nazionale
di lavoro per il personale ospedaliero, corrisponde, al fine precipuo
della determinazione della misura dell' indennita' di dirigenza
prevista dalla norma stessa, al trattamento economico pensionabile di
cui al precedente art. 32, comma 2 lettera a), con esclusione quindi
delle competenze accessorie, nel cui ambito, a norma del successivo
art. 42, rientra espressamente l' indennita' integrativa speciale.
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