| Ricordato il principio a carattere generale scaturente dall' art. 16
del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, per il quale l' inferiore deve
obbedienza al superiore gerarchico il quale puo' emanare sia
istruzioni generali, sia ordini particolari, l' A. precisa che suo
intendimento non e' quello di trattare della disubbedienza quale
inadempimento ad un ordine, di illecito disciplinare, bensi' di
precisare, nel contrasto tra due norme, quale sia la norma prevalente
sull' altra. Ricorda altresi' i limiti che l' obbedienza dell'
inferiore al superiore trova in un' altra norma pure a carattere
generale, e cioe' nell' art. 17 dello stesso d.p.r. n. 3, che
sancisce il principio del controllo dell' ordine, principio ammesso
dal nostro ordinamento giuridico, ma solo nel casoche l'ordine sia
contrario alla legge proibitiva o se emesso dolosamente o se la
illegittimita' e' manifesta. Da queste promesse trae la conclusione
che il funzionario dipendente e' titolare del solo diritto di
controllo formale della legittimita' dell' ordine, ed ove questo sia
legittimo e nella forma voluta dalla legge i funzionari inferiori
sono tenuti ad obbedirvi anche in caso di conflitto di norme,
sempreche' l' ordine trovi fondamento giuridico in una norma
prevalente in base alla scala gerarchica degli atti di produzione
giuridica.
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