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146546
IDG831200203
83.12.00203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Nota a Cass. sez. un. civ. 2 marzo 1982, n. 1202
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1449-1450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15400; D1601
La sentenza in esame oltre a negare l' ammissibilita' della proposizione del regolamento di giurisdizione da colui che non e' parte nel processo e la posizione del Procuratore Generale della Corte dei Conti quale sostituto processuale dell' amministrazione, esclude la giurisdizione della Corte dei Conti in rapporto agli atti compiuti da organi di enti pubblici economici attraverso argomentazioni su cui non concorda l' A.. Infatti secondo la Cassazione tale esclusione deriva in massima parte dalla necessita' di realizzare un tipo di organizzazione svincolata dalle regole rigide della contabilita' pubblica mentre in senso contrario l' A. ritiene che tali enti non possano a loro volta prescindereda una esigenza di disciplina contabile con necessarie procedure di riesame dell' attivita' amministrativa.
art. 103 Cost.
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