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146549
IDG831200207
83.12.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Nota a Cons. Stato sez. V 20 luglio 1982, n. 620
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1488-1489
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1207
L' A. osserva come il Consiglio di Stato abbia confermato l' impostazione ormai classica della giurisprudenza che esclude nell' ambito del giudizio amministrativo l' applicazione del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Si pone poi il problema della qualificazione del difetto di motivazione che se assunto come vizio di forma importa l' obbligo per la amministrazione di giustificare la decisione presa; se invece equivale a carenza di esame determina assenza di istruttoria e fissazione degli elementi in sede giurisdizionale rilevanti e tali da paermettere una pronuncia esauriente. Ma nasce il problema di tale valutazione in sede giurisdizionale in quanto comportante un apprezzamento discrezionale da parte del giudice che l' A. risolve con la nomina di un commissario che sostituisca l' amministrazione che ha determinato il diniego immotivato.
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