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14658
IDG791300353
79.13.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
distaso nicola
come combattere la selva dei reati economici. quando i criminali hanno il colletto bianco
Gazz. mezz., an. 92 (1979), fasc. 44 (16 febbraio), pag. 2
d537; d538
l' a., presidente del tribunale di bari, rileva la pericolosita' della "criminalita' economica", che si fonda su un errato concetto di "tornaconto" e ha le sue radici nel costume politico e morale della societa' contemporanea. la criminalita' economica, normalmente non considerata reato, e' invece una vera criminalita': come tale va' repressa subito. le indagini si muovono a fatica tra ostacoli tesi a nascondere le trame. il clima di corruzione investe le stesse istituzioni. l' a. sostiene che e' necessario che la disciplina delle societa' di capitali diretta alla prevenzione e alla repressione della criminalita' societaria istituisca controlli piu' severi diretti a sottrarre l' economia capitalistica al giuoco delle parti. l' abolizione di coloro che sono preposti alla vita della societa' deve essere controllata; la violazione delle norme di disciplina sia punita con opportune sanzioni. inefficiente e' il controllo sindacale. il controllo giudiziario previsto dall' art. 2409 del codice civile non puo' dirsi incisivo. molti sollecitano la partecipazione obbligatoria della societa' al procedimento mediante un curatore speciale. in altri paesi il controllo pubblico e' regolato in modo piu' penetrante. l' a. informa che la cee ha suggerito con alcune normative alle varie nazioni di coordinare le loro disposizioni. tale armonizzazione individua il meglio dei comportamenti esistenti nei vari stati membri. grande importanza viene data al bilancio. l' attenzione e' portata ai gruppi di societa', alla messa in evidenza delle partecipazioni. la normativa, a giudizio dell' a., permettera' il trionfo della verita' sull' inganno. dell' argomento si e' discusso in un convegno tenuto a venezia. il professor giuseppeguarino della universita' di roma ha osservato che l' ente che opera in concorrenza sul mercato deve essere assoggettato alla disciplina del diritto delle societa' per azioni. il professor bruno visentini ha sostenuto che le direttive cee "rappresentano una disgrazia per la nostra legislazione"; ha auspicato un efficace funzionamento della consob istituita con la legge n. 216; ha lamentato il mancato funzionamento delle societa' finanziarie, unico strumento di controllo in italia. dal convegno e' emersa la necessita' di un efficiente apparato giudiziario.
art. 1399 c.c. art. 2409 c.c. l. 7 giugno 1974, n. 216
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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