| Nell' ambito del "controllo esterno" si pone il controllo delle
gestioni universitarie, il quale, essendo riservato alle delegazioni
regionali, della Corte dei Conti, si aggiunge al controllo da queste
operato sugli atti incidenti sul bilancio statale ed emessi dalle
universita' come organi di decentramento amministrativo dello Stato.
Trattasi di controllo di mera legittimita' che, in considerazione
della particolare autonomia riconosciuta agli atenei dall'
ordinamento, si esercita sul conto consuntivo universitario a tipo
"consolidato", comprensivo cioe' di rendiconti dei dipartimenti,
degli istituti scientifici, delle aziende agrarie, delle cliniche e
dei policlinici universitari, dotati di particolare autonomia
amministrativa-contabile; ed ha carattere "sui generis", posto che la
dichiarazione di regolarita' o di non regolarita' non e' riferita ai
singoli atti della gestione, ma i risultati finali di essa. Da
dichiarazione medesima, pur atteggiandosi a pronuncia di controllo
sulla intera gestione, differisce tuttavia dal controllo che la Corte
ex art. 100 Cost. e l. 2 marzo 1958 n. 259 svolge sugli enti
sovvenzionati dallo Stato fornendo ogni utile elemento di valutazione
anche sulla convenienza di determinati atti gestori. La dichiarazione
di non regolarita' non condiziona peraltro l' efficacia degli atti di
gestione o il risultato di questa, ma fa sorgere soltanto la
responsabilita' amministrativa o contabile a carico dei soggetti che,
abbiano causato un danno patrimoniale allo Stato. Esula quindi dalla
nozione di siffatta responsabilita' quella "formale" configurantesi
per semplice violazione di norme di comportamento. La disciplina del
controllo delle gestioni universitarie e' contenuta nel d.p.r. 4
marzo 1982 n. 371 il quale, innovando e integrando la precedente
normazione (r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 e r.d. 6 aprile 1924 n. 674)
adegua l' ordinamento contabile universitario sia alle norme della
legge 5 agosto 1978 n. 648 sulla riforma della gestione del bilancio
dello Stato sia a quelle degli enti pubblici non economici,
riguardati dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 che ne ha disposto il
riassetto (d.p.r. 18 dicembre 1979, n. 696). All' ampia esposizione
del suo contenuto si accompagnano numerosi riferimenti
giurisprudenziali riguardanti la normazione innovata, ma
proiettandosi anche sul nuovo ordinamento.
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