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146624
IDG820600926
82.06.00926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Olio Matteo
Ancora sul rapporto di lavoro dopo l' ordine di reintegrazione: disponibilita' alla ripresa del servizio e prestazione di lavoro ad altri
nota a Cass. 11 luglio 1981, n. 4533 Pret. Trento 25 marzo 1980
Dir. lav., an. 55 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 275-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763; D305013
Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione ha escluso, in presenza di un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro rimasto inadempiuto, che il diritto alle retribuzioni sia subordinato all' offerta della prestazione lavorativa; ha inoltre escluso la detraibilita' di quanto eventualmente percepito attraverso altre occupazioni. Le motivazioni addotte dalla Cassazione, osserva l' A., sono sostanzialmente condivisibili; tuttavia a qualche dubbio da' luogo l' esclusione anche di ogni rilievo dell' arricchimento. Forse, infatti, non e' sufficiente dire, come fa la sentenza in esame, che la retribuzione altrove percepita ha una sua autonoma causa nella prestazione ivi effettuata, mentre quella spettante ex art. 18 comma 2 legge n. 300/1970 non ha a fronte una prestazione solo perche' e' il datore di lavoro a non volerla, e quindi non puo' lamentare ne' l' arricchimento del lavoratore, ne' il proprio impoverimento.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2041 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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